| LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO |
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
NORMATIVA RIGUARDANTE IL PARACADUTISMO - D.M. 467/T/92
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO l'art. 731 del Codice della Navigazione come modificato
dall'art. 3 della Legge 13 Maggio 1983, n. 213;
VISTO il D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 relativo
all'approvazione del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
aeronautiche;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. l0 del suddetto D.P.R. 18
Novembre 1988 n. 566, i programmi di addestramento devono essere stabiliti con
decreto del Ministro dei Trasporti;
VISTO il D.M. 124/T del 12 luglio 1991 col quale sono stati
approvati alcuni programmi di addestramento e le modalità relative
a1l'addestramento e agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed
abilitazioni aeronautiche;
PRESO ATTO delle richieste e delle osservazioni pervenute nel
frattempo da parte degli operatori del settore, in ordine alla attuazione del
citato D.M. 124/T del 12.7.1991;
CONSIDERATO altresì che occorre procedere all'approvazione dei
programmi residui, non contemplati nel D.M. 124/T e che appare necessario un
coordinamento finale di tutti i programmi, considerati nella loro globalità,
anche per ciò che attiene alle date di applicazione degli stessi;
RITENUTA quindi, la necessità di procedere alla redazione
coordinata di un nuovo testo dei programmi già approvati con il D.M. 124/T, che
occorre conseguentemente abrogare al fine della approvazione - con il presente
decreto - della totalità dei programmi di addestramento di cui all'art. 10 del
D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566;
D E C R E T A
Art. 1
Sono approvati i sottoindicati programmi di cui all'art. 10 del
D.P.R.18 Novembre 1988, n. 566, e le modalità relative all'addestramento, agli
accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel
testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:
- attestato di allievo pilota di velivolo ed elicottero
- licenza pilota privato di velivolo ed elicottero
- licenza di pilota commerciale limitato di velivolo
- licenza di pilota commerciale di velivolo e di
elicottero
- licenza di pilota di linea di velivolo ed elicottero
- abilitazioni per la categoria velivoli ed elicotteri
- licenza di pilota di aliante
- licenza di tecnico di volo
- attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso di
emergenza
- licenza di Pallone libero
- licenza di dirigibile
- licenza di navigatore
- licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione
- licenza di tecnico di volo per i collaudi di
sperimentazione
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione
aeronautica
- abilitazioni relative alle predette licenze
Sono altresì approvati i programmi e le modalità relative
all'addestramento e agli accertamenti di idoneità per la licenza di
paracadutista, di cui all'art. l0 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo
allegato che costituisce anch'esso parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Il decreto del Ministro dei trasporti n. 124/T del 12 luglio
1991 è stato abrogato.
Roma, li 25 Giugno 1992
Il Ministro
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
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SOMMARIO
SEZ. 1 Licenza di Paracadutista
1.1 Idoneità al rilascio per esami
1.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri
titoli
1.3 Mantenimento in esercizio
1.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione
1.5 Certificazioni di idoneità a tecniche speciali
(CS)
1.6 Disciplina di esercizio in lanci ordinari
1.7 Disciplina di esercizio in lanci speciali.
SEZ. 2 Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo
(IP)
2.1 Idoneità al rilascio per esami
2.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri
titoli
2.3 Accertamento di idoneità al rilascio
2.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione
2.5 Certificazioni "Istruttore di Paracad.
Senior"(IPS)
2.6 Disciplina di esercizio.
2.7 Disposizioni finali e transitorie
SEZ. 3 Schede di addestramento per paracadutisti
P/1 Prescrizioni e raccomandazioni basiche di
sicurezza
P/2 Addestramento propedeutico ai lanci
P/3 Addestramento per il conseguimento della licenza
P/4 Addestramento per abilitazione di Istruttore (IP)
P/5 Addestramento alla tecnica di lancio. "Lavoro Relativo a
paracadute aperto" (CRW).
P/6 Addestramento per la CS: "Direttore di Lancio"
(DL)
P/7 Addestramento per la CS: "Pilota Tandem" (PT)
P/8 Addestramento per la CS: "Assistente Accelerated Free Fall"
(AFF)
SEZ. 4 Disciplina di Scuola di Paracadutismo (SP)
01. Classificazione di attività di scuola
02. Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola
03. Modalità di rilascio dell'autorizzazione
04. Condizioni di esercizio dell'autorizzazione
- Quaderno tecnico della SP
- Assicurazioni
- Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti
- Atti di competenza della SP
- Competenze del Direttore della SP
- Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP)
- Competenze del Direttore di lancio (DL) a bordo
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL
PARACADUTISMO |
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MODELLI ALLEGATI
- Licenza di Paracadutista
- Libretto di attestazione dell'istruzione per allievi
- Certificazione di idoneità a tecnica Speciale (CS)
- Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo
- Certificazione di Istruttore di Paracadutismo Senior
- Domanda di partecipazione a lanci tandem
- Domanda di partecipazione al corso allievi
- Domanda per Licenza di Paracadutista
- Domanda per Licenza di Paracadutista
- Domanda di Certificazione "IPS"
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL
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SEZIONE 1
LICENZA DI PARACADUTISTA
1.1 IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI
Ai sensi degli artt. 11, 20, 27 e 59 del DPR 566/88, il
paracadutista ha diritto al rilascio della licenza di cui al modello A allegato,
qualora presenti domanda conforme al modello H allegato, e disponga di quanto
segue:
(a) Libretto dei lanci, e libretto di attestazione
dell'istruzione conforme al modello B allegato, rilasciati da una Scuola di
Paracadutismo (SP) autorizzata.
(b) Attività addestrativa convalidata:
(1) 30 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12
mesi ed uno negli ultimi 3 mesi;
(2) 20 minuti complessivi di caduta libera, di cui 10 minuti
negli ultimi 12 mesi.
(c) I sottoelencati Test di lancio convalidati sul libretto di
attestazione dell'istruzione.
Per la convalida è richiesta l'effettuazione corretta di tutte
le fasi indicate, con tolleranza 45° di deviazione rispetto agli assi di
riferimento negli esercizi in caduta libera, e l'apertura del paracadute sopra
la quota minima ammessa.
Test 1 = Stabilità ed autocoscienza: mantenimento autonomo
delle condizioni di stabilità nella fase di caduta libera per non meno di 10
secondi consecutivi e nella fase di apertura del paracadute, ed azionamento del
dispositivo di apertura alla quota prestabilita ( ± 100 metri).
Test 2 = Giri: effettuazione nel tempo massimo di 8 secondi, di
2 Giri in caduta libera (rotazioni volontarie di 360° sull'asse verticale
alternate in sensi opposti) con stop intermedio e finale sull'asse di
riferimento iniziale.
Test 3 = Deriva: modifica in direzione imposta della traiettoria
inerziale di caduta libera, efficace e stabile per non meno di 10 secondi
consecutivi.
Test 4 = Figure associate: effettuazione nel tempo massimo di 16
secondi, di un esercizio in caduta libera composto da 2 Giri + 2 Loopings
(rotazioni volontarie di 360° sull'asse di beccheggio alternate in sensi
opposti) con stop intermedi e finale sull'asse di riferimento
iniziale.
Test 5 = Lavoro Relativo (RW): lancio in coppia con un
Istruttore di Paracadutismo (IP) o con un paracadutista con licenza in esercizio
designato dall'IP, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera
rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si
lancia separatamente dall'interno dell'aeromobile
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con distacco osservabile, lo raggiunge entro 30 secondi contati
dalla propria uscita ed effettua presa efficace su suo fianco senza pregiudicare
la stabilità di entrambi, poi si separa, si allontana con deriva efficace e
segnala l'apertura con metodo convenzionale.
Test 6 = Precisione d'Atterraggio (PA): due atterraggi
consecutivi entro l0 metri da un bersaglio prefissato con paracadute principale
planante.
Test 7 = Auto-Lancio (AL): capacità di determinazione autonoma e
corretta del punto di lancio ai fini dell'atterraggio in area prestabilita, ed
azioni relative per il raggiungimento dello stesso, dimostrata in almeno 2
lanci.
(d) L'esame di accertamento di idoneità' superato negli ultimi
12 mesi.
L'accertamento, da effettuarsi in presenza di un funzionario o
di un delegato del Ministero dei Trasporti, consiste nel rispondere a 20
domande, per ognuna delle quali sono indicate 4 possibili risposte, contenute in
una scheda estratta a sorte tra 10 schede preventivamente emanate dalla DGAC ed
aggiornabili annualmente. E' idoneo il candidato che, nel tempo massimo di 30
minuti, indichi la risposta esatta ad almeno 15 domande senza consultare testi
od altre documentazioni. Per quanto non precisato valgono le disposizioni delle
sezz. 1.5 ed 1.6.
Le domande, 2 per ogni argomento, vertono su:
(l) Meteorologia applicata al paracadutismo;
(2) Aerodinamica applicata al corpo in caduta libera;
(3) Tecnologia degli equipaggiamenti e strumenti in
uso;
(4) Tecnica di direzione di lancio;
(5) Tecnica di utilizzo dei paracadute plananti;
(6) Elementi e procedure generali di sicurezza;
(7) Elementi e procedure di sicurezza nel lavoro relativo in
caduta libera;
(8) Elementi e procedure di sicurezza nel volo in formazione con
paracadute planante;
(9) Procedure in situazioni di emergenza;
(10) Normativa aeronautica attinente il
paracadutismo.
(e) Idoneità psicofisica, accertata in sede di visita
medica
1.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI
TITOLI
Ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 27 ed 83 del DPR 566/88, il
paracadutista ha diritto al rilascio della licenza senza sostenere alcun esame,
qualora all'atto della domanda abbia effettuato l'attività addestrativa di cui
alla sez 1.1 comma (b), abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello
tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 1.1 comma (c) e sia in
possesso del prescritto certificato di idoneità psicofisica. .
In difetto dei predetti requisiti, il paracadutista ha diritto
al rilascio dei documenti di cui alla sez. 1.1 comma (a), con la convalida
automatica dell'addestramento e dei Test relativi al livello tecnico
acquisito.
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Per il rilascio della licenza va inoltrata domanda conforme al
modello H allegato, comprendente la dichiarazione rilasciata da una Scuola di
Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del
paracadutista sussistono i predetti requisiti, con annotazione degli estremi dei
lanci di riferimento; copia dei titoli da convertire, autenticati mediante visto
del Direttore della SP, è da allegarsi alla domanda.
1.3. MANTENIMENTO IN ESERCIZIO
Ai sensi dell'art. 5 commi 5° e 6° del DPR 566/88, il
paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza
qualora:
(a) Abbia effettuato almeno un lancio negli ultimi 3
mesi.
(b) Eccettuati i 12 mesi successivi al rilascio, rinnovo o
reintegrazione, la licenza sia corredata del visto di controllo periodico
rilasciato da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, valido 12 mesi,
attestante che sulla scorta del libretto dei lanci, nei 12 mesi precedenti
risulta effettuata la seguente attività addestrativa convalidata:
(l) 15 lanci con paracadute planante;
(2) l0 minuti complessivi di caduta libera.
In difetto dei predetti requisiti, sino al loro raggiungimento
il paracadutista può effettuare attività presso una SP, nel rispetto delle
"prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" di cui alla sez.
3.
1.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE
(a) La licenza scaduta da non oltre 6 mesi è idonea al rinnovo
qualora alla data di scadenza sia in esercizio ai sensi della sez.
1.3.
- La licenza scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre 5 anni, può
essere reintegrata effettuando presso una SP l'attività indicata alla sez. 1.3,
e presentando la licenza corredata del predetto visto.
(c) La licenza scaduta da oltre 5 anni non può essere
reintegrata. Per il nuovo rilascio il paracadutista deve essere provvisto dei
requisiti di cui alla sez. 1.1 , e presentare nuova domanda di
rilascio.
1.5. CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' A TECNICHE SPECIALI
(CS)
1.5.1. Oggetto delle certificazioni
Ai sensi dell'art. 59 del DPR 566/88, le CS attestano l'idoneità
del paracadutista con licenza a praticare tecniche di lancio che richiedono
specifica abilità, esperienza ed attività addestrativa periodica, nonché a
coadiuvare l'Istruttore di Paracadutismo (IP) nell'attività didattica inerente
la CS posseduta.
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Titoli ed oggetto delle singole CS sono definiti dalle
rispettive schede di addestramento alla sez. 3.
1.5.2. Condizioni di rilascio
Le CS, conformi al modello C allegato, sono rilasciate dalle
Scuole di Paracadutismo (SP) autorizzate, ai titolari di licenza in esercizio
che abbiano completato con esito positivo il rispettivo addestramento indicato
nelle schede di sez. 3, convalidate dal Direttore della SP e dall'Istruttore di
Paracadutismo Senior (IPS) titolare dell'addestramento.
La CS va custodita dal titolare ed esibita su richiesta. Gli
estremi delle CS rilasciate, includenti il riepilogo dell'addestramento
effettuato, sono da annotarsi sul quaderno tecnico della SP
rilasciante.
1.5.3. Conversione di titoli equivalenti
Per il rilascio delle CS, in alternativa all'addestramento di
cui alla sez. 1.5.2 possono essere presentati titoli equivalenti rilasciati da
enti ed autorità italiane od estere riconosciute, qualora sulla scorta del
libretto dei lanci sussistano i requisiti di ammissibilità e risulti effettuata
l'attività di mantenimento disposta dalle rispettive schede di addestramento
alla sez. 3.
1.5.4. Mantenimento in esercizio
Le CS non sono soggette a scadenza; il paracadutista può
esercitare le attività consentite dalle stesse qualora:
(a) La licenza sia in esercizio ai sensi della sez.
1.3;
(b) Sia stata effettuata l'attività addestrativa di mantenimento
disposta dalle rispettive schede di addestramento alla sez.
3.
1.5.5. Attività addestrativa di ripresa
(a) Qualora la CS non sia in esercizio ai sensi della sez.
1.5.4, ma sia stata esercitata negli ultimi 5 anni, per la ripresa deve essere
effettuata presso una SP l'attività addestrativa di ripresa disposta nelle
rispettive schede di addestramento alla sez.3
(b) Qualora la CS non sia stata esercitata da oltre 5 anni, deve
essere ripetuto integralmente l'addestramento previsto per il rilascio della
stessa.
1.5.6. Sospensione e revoca
Le disposizioni di cui all'art 80 del DPR 566/1988 si applicano
anche nei confronti delle CS.
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1.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI ORDINARI
Sono classificate ordinarie le attività di lancio non definite
nella sez 1.7. Le sottonotate disposizioni, integrate dalle disposizioni di cui
alla sez. 1.7 quando pertinenti, valgono per l'attività effettuata da
paracadutisti titolari di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3, o di
licenze estere di cui all'art. 23 del DPR 566/88. Per gli allievi ed i
paracadutisti sprovvisti dei predetti titoli valgono le "prescrizioni e
raccomandazioni basiche di sicurezza" di cui alla sez. 3.
1.6.1. Certificati di idoneità psicofisica
Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all'art. 27
del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati
rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della
Federazione Medico Sportiva Italiana.
1.6.2. Assicurazione
E' prescritta la copertura assicurativa dei rischi di
responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero
trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza
individuale con massimale unico minimo di Lire un miliardo per sinistro; il
valore è aggiornato automaticamente in base agli indici ISTAT sul costo delle
vita Ogni due anni, a partire dal Gennaio 94, sulla base dell'indice relativo al
settembre del biennio precedente .
1.6.3. Libretto dei lanci
(a) Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture
in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del
paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data,
località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di
caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in
atterraggio, note, convalida.
(b) Sono riconosciuti i lanci convalidati da una delle seguenti
autorità, o da autorità equivalenti di altri enti italiani od esteri
riconosciuti:
(l) Funzionari autorizzati del Ministero dei
Trasporti;
(2) Istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;
(3) Direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
(4) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai
regolamenti sportivi internazionali.
1.6.4. Equipaggiamento da lancio
(a) E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:
(l) Paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo
contenitore e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista
oppure automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi
equivalenti.
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Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2; punto 2.7.2 comma
a.
(2) Paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato
di pilotino estrattore di modello omologato, provvisto di certificazione RAI
oppure equivalente estera ed in regola con le norme del paese di certificazione,
dotato di pilotino estrattore qualora le procedure di emergenza prevedano lo
sgancio del paracadute principale, corredato di contenitore e di idoneo sistema
di apertura azionabile manualmente dal paracadutista.
Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2, punto 2.7.2 comma
b.
(3) Imbracatura idonea all'installazione dei2 paracadute e dei
relativi accessori di tipo tutto dietro e munita di vincolo di collegamento tra
le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura
dell'ausiliario.
Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2 punto 2.7.1 comma
c
(4) Altimetro ottico per lanci oltre 4.000 ft/l 200 m AGL, per
qualsiasi quota di lancio nell'effettuazione di esercizi di lavoro relativo a
paracadute aperto.
(5) Altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le
riprese in caduta libera.
(6) Casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi
aventi caratteristiche di protezione similari.
- Il predetto paracadute principale deve essere di tipo planante,
ed il paracadute ausiliario deve essere di tipo direzionale o planante, qualora
sia previsto atterraggio in aree non idonee all'attività generale di scuola
(definite dalla scheda "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza"
alla sez. 3, eccetto quando previsto atterraggio in specchi d'acqua
estesi.
Nota: Vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2, punto 2.7.2. comma
d.
1.6.5. Quote di apertura
(a) Il dispositivo di apertura del paracadute principale va
azionato alla quota minima di 2.000 ft/750 m AGL; alla quota massima di 4.000
ft/1.200 m AGL, salvo notifica preventiva al comandante
dell'aeromobile.
(b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo
tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti specialità:
- Lavoro relativo RW
- Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW
- Freestyle
- Stile
- Sky-surfing
(a) Nelle operazioni di volo relative ai lanci, il comandante
dell'aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con
funzione di
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capo-equipaggio, denominato Direttore di Lancio (DL).
- Eccettuati i casi specifici definiti nei presenti programmi, le
funzioni di DL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza
in esercizio ai sensi della sez. 3.
(c) l paracadutisti a bordo concordano, ed all'imbarco
notificano verbalmente al comandante dell'aeromobile, chi fra essi espleta le
funzioni di DL; qualora vi siano a bordo paracadutisti sprovvisti di licenza in
esercizio, il DL è designato dall'IP responsabile.
1.6.7. Autonomia di esercizio della licenza
Nell'esercizio delle attività consentite dalla licenza il
paracadutista è autonomo, nel rispetto delle disposizioni dei presenti
programmi, ed è in ogni caso l'unico responsabile in ordine a quanto
segue:
(a) Regolarità dei propri documenti e certificazioni.
- Persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate
in sede di visita medica, salvo il
disposto dell'art. 32 del DPR 566/88.
(c) Idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed
abbigliamento.
(d) Idoneità delle condizioni meteorologiche.
(e) Idoneità del proprio punto di lancio.
(f) Idoneità dell'area di atterraggio.
(g) Tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso
delle rispettive CS in esercizio ove
previste.
(h) Violazioni delle normative.
1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI
Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui alla
precedente sez. 1.6, integrate dalle sottonotate disposizioni del
caso.
1.7.1. Lanci tandem
Sono denominati "tandem" i lanci con paracadute biposto; uno dei
paracadutisti è denominato "Pilota Tandem" (PT) e l'altro
"passeggero".
Nei lanci tandem:
- Il PT deve essere provvisto della specifica CS in esercizio, o
equivalente estera qualora titolare di licenza estera; egli è l'unico
responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni
connesse al lancio.
- Il passeggero è a tutti gli effetti un terzo trasportato e non
necessita di titoli o certificazioni Paracadutistiche; qualora non sia già
paracadutista deve sottoscrivere
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una domanda di partecipazione in carta libera conforme al
modello F allegato, con assenso di chi esercita la potestà dei genitori se
minore, e valgono i limiti operativi indicati nella scheda "prescrizioni e
raccomandazioni basiche di sicurezza" alla sez. 3.
(c) I lanci tandem quale passeggero non sono computabili ai fini
del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o
certificazioni paracadutistiche.
(d) I paracadute principale ed ausiliario devono essere entrambi
di tipo planante, atti a garantire l'atterraggio con velocità verticale non
superiore a 6 m/s senza utilizzo dei comandi di manovra.
- L'azione di apertura del paracadute principale va effettuata
alla quota minima di 4.000 ft/1.200 m AGL.
- L'effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese
foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo del
PT.
1.7.2. Lanci agonistici
Sono agonistici i lanci effettuati nell'ambito di competizioni
conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti
di gara. Nei predetti lanci è prescritta la presenza al suolo di:
(1) Radio di collegamento con l'aeromobile.
(2) Mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l'area di
atterraggio ed il vento al suolo.
(3) Un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e
comunicazioni;
(4) Una cassetta di pronto soccorso.
(5) Una persona in grado di prestare il primo
soccorso.
(6) Disponibilità di un posto telefonico nelle adiacenze
dell'area di atterraggio per richieste di soccorso.
1.7.3. Lanci di pubblico spettacolo
(a) L'area di atterraggio, quando non coincidente con un'area
sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora
sia ubicata ai margini oppure all'esterno di centri abitati, abbia raggio di
almeno 20 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli
limitrofi si presentino con elevazione non superiore a 30 gradi rispetto al
centro dell'area; è definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o
più' dei predetti requisiti
(b) Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia
previsto atterraggio intenzionale in specchi d'acqua estesi, il paracadutista
che espleta le funzioni di DL a bordo deve possedere esperienza ed anzianità
addestrativa non inferiori a quelle indicate dai requisiti di ammissibilità alla
CS "DL" definite nella rispettiva scheda di addestramento alla sez 3. Nei lanci
in aree di Secondo Livello ogni
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Paracadutista deve possedere i predetti requisiti e deve essere
equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo
planante.
- E' prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i
lanci agonistici.
1.7.4. Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, o a meno
di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi.
(a) Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua
negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione
rilasciata da una SP da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un
addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in
acqua.
(b) Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo
al galleggiamento equipaggiato.
(c) Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua
(eccettuate le piscine) o sulla riva, per ogni paracadutista che si lancia nello
stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due
persone di equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il
paracadutista; negli altri casi è prescritta la disponibilità di un natante per
interventi di emergenza, con equipaggio come sopra. Tutti i predetti
paracadutisti devono essere al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi
lanci.
(d) Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza
di almeno due persone in grado di assistere i paracadutisti in acqua.
- Prima di iniziare i lanci, il DL a bordo è tenuto a chiedere
conferma al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio o altri
metodi convenuti.
1.7.5. Lanci notturni
(a) Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12
mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una SP
da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento
propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci notturni.
(b) E' prescritto l'utilizzo di paracadute principale di tipo
planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.
(c) Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro
ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile nel raggio di due miglia
nautiche in aria limpida ed attivo nell'intero lancio, nonché di torcia
elettrica qualora il predetto congegno abbia intensità insufficiente alla
visione dell'altimetro e del paracadute aperto.
(d) Al suolo è prescritta illuminazione di un'area di
atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché' utilizzo di sistemi luminosi
atti ad indicare direzione ed intensità del vento.
(e) Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non e'
consentito l'utilizzo di luci intermittenti, stroboscopiche o mediante
combustione a fiamma libera.
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1.7.6. Lanci da alta quota
Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 250, nonché i lanci
che comportino permanenza superiore a 30 minuti oltre FL 150.
(a) Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli
ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata
da una SP da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un
addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta
quota.
(b) E' prescritto l'utilizzo di paracadute principale di tipo
planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.
(c) Qualora sia prevista permanenza superiore a 30 minuti oltre
FL 150, vi deve essere disponibilità anche non continuativa di ossigeno a bordo
dell'aeromobile.
- Per lanci oltre FL 250 ogni paracadutista deve avere
disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con
autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.
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2.1. IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAME
Ai sensi degli artt. 11, 20 e 77 del DPR 566/88, il
paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione di Istruttore di
Paracadutismo (IP) conforme al modello D allegato, qualora presenti domanda
conforme al modello I allegato e si trovi nelle seguenti condizioni:
(a) Sia titolare di almeno una delle CS di cui alla sez. 5 in
esercizio;
(b) Abbia superato negli ultimi 12 mesi l'accertamento ai
idoneità di cui alla sez. 2.3.
2.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI
TITOLI
Ai sensi degli artt.21 , 24 ed 83 del DPR 566/88, il
paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione senza sostenere alcun
esame qualora all'atto della domanda conforme al modello I allegato:
(a) Sia provvisto di titoli in esercizio equivalenti ad una
delle CS di cui alla sez. 1.5, oppure dei requisiti prescritti per il rilascio
delle stesse indicati nelle rispettive schede di addestramento alla sez.
3.
(b) Abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla
sez.2.3.2 comma (c), ed abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello
tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 2.3.3 comma (a).
La domanda deve recare in calce la dichiarazione rilasciata da
una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei
documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti; copia dei titoli da
convertire, vistati dal Direttore della SP, deve essere allegata alla
domanda.
2.3. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL RILASCIO
2.3.1. Generalità
L'accertamento consiste in un esame effettuato in due fasi,
intervallate da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi.
Obiettivo della la fase è accertare le abilità tecniche del
candidato; obiettivo della 2° fase è accertarne grado di preparazione,
conoscenze specifiche ed attitudine pedagogica; obiettivo dell'intervallo è
l'effettuazione di un tirocinio presso una Scuola di Paracadutismo
(SP).
Al sensi dell'art. 14 DPR 566188, la Commissione d'esame, i cui
componenti
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possono variare nelle due fasi, e' costituita da un funzionario
del Ministero dei Trasporti con funzioni di Presidente, e da non meno di due
Istruttori di Paracadutismo Senior (lPS) in esercizio presso SP
diverse.
Per quanto non precisato si applicano le disposizioni in materia
di licenze aeronautiche contenute nel DM 12 luglio 1991 n. 124/T, in particolare
nella Sez. l. punti 1.5 e 1.6 .
2.3.2. Requisiti di ammissibilità alla prima fase
(a) Avere inoltrato alla DGAC, almeno 30 giorni prima, domanda
di partecipazione conforme al modello I, vistata dal Direttore di una SP e da un
IPS in esercizio nella SP.
(b) Essere titolare di licenza di paracadutista da non meno di
36 mesi e di una delle CS di cui alla sez. 1.5 da non meno di 12 mesi, in
esercizio. Nei primi 36 mesi di applicazione dei presenti programmi, il periodo
si calcola dall'inizio dei lanci con caduta libera e dal conseguimento del
titolo equivalente alla CS.
(c) Avere la seguente attività addestrativa
convalidata:
(l) 400 lanci con paracadute planante, di cui 50 negli ultimi 12
mesi;
(2) 4 ore di caduta libera, di cui 30 minuti negli ultimi 12
mesi. Il candidato deve presentarsi agli esami munito della documentazione
originale attestante i requisiti richiesti, e dell'equipaggiamento necessario
per le prove.
2.3.3. Prove della prima fase
(a) Prove di abilita' individuale: un lancio di valutazione per
ognuno dei sottoelencati esercizi.
(l) Dorso: il candidato si rovescia ed effettua caduta libera
stabile sul dorso per non meno di 10 secondi e non più di 15 secondi, poi
ritorna nell'assetto originale.
(2) Figure associate (F.A.): il candidato effettua nel tempo
massimo di 18 secondi la sequenza di esercizi in caduta libera: looping, giro
360°, tonneau, looping, giro 360°, tonneau; gli ultimi3 esercizi in senso
opposto ai precedenti. Il tempo è contato dal movimento di partenza per primo
esercizio.
(3) Lavoro Relativo (R.W.): lancio con un membro della
Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale si lancia
per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo
l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente al seguito
dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge ed effettua
presa efficace sul suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi
lascia la presa, si sposta sul fianco opposto ed effettua nuova presa con le
stesse modalità entro 30 secondi contati dalla propria uscita, infine si separa,
si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo
convenzionale.
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(4) Lavoro relativo a paracadute aperto (C.R.W.): lancio con un
membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale
assume il ruolo di base ed esegue le istruzioni del candidato. Il candidato
effettua aggancio entro 180 secondi contati dalla propria uscita, trasforma in
"plane", poi la coppia effettua un giro 360°, infine si separa con tecnica
appropriata. Sgonfiamenti pericolosi, separazioni premature, uso del paracadute
ausiliario, agganci sotto 2.000 ft/600 m AGL determinano esito negativo della
prova.
(5) Precisione d'atterraggio (P.A.): il candidato effettua
circuito d'atterraggio standard (sottovento, base, finale) con paracadute
planante ed atterraggio entro tre metri dal bersaglio prestabilito, con vento
massimo 7 m/s (14 kts).
(b) Capacità di osservazione. due valutazioni corrette degli
esercizi in caduta libera degli altri candidati mediante osservazione al
binocolo o video, secondo modalità stabilite dalla Commissione
d'esame.
2.3.4. Criteri di valutazione delle prove di
abilità
(a) Ogni prova deve essere valutata da almeno due
Commissari.
(b) Ogni prova è giudicata positiva se vengono eseguiti
correttamente tutti gli elementi descritti; ammesse deviazioni di 45° rispetto
agli assi di riferimento. E' giudicata negativa qualora l'apertura del
paracadute sia effettuata sotto la quota minima ammessa.
(c) In caso di giudizi negativi, il candidato ha diritto
complessivamente alla ripetizione di un lancio per gli esercizi in caduta libera
ed uno per gli esercizi a paracadute aperto.
(d) E' prevista ripetizione qualora condizioni oggettive abbiano
pregiudicato la valutazione della prova, e qualora negli esercizi di lavoro
relativo, a giudizio di uno dei Commissari, il candidato sia stato agevolato o
danneggiato dal compagno; è ammessa l'effettuazione di un lancio di prova con il
compagno designato per i lanci in coppia.
2.3.5. Requisiti di ammissibilità alla seconda
fase
Il candidato deve:
- Avere superato le prove della prima fase.
- Avere completato l'addestramento prescritto nella scheda di
addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez. 3, attestato dal
Direttore della SP di effettuazione e dall'IPS che ha vistato la domanda di cui
alla sez.2.3.2 comma (a), o da altro IPS in caso di forza maggiore.
- Avere partecipato negli ultimi 12 mesi ad un corso di
formazione indetto dal Ministero dei Trasporti o da uno degli Enti od
Associazioni riconosciute dal Ministero dei Trasporti, attestato dal Direttore
del corso. La partecipazione al predetto corso può essere a titolo oneroso; I
candidati che abbiano superato la prima fase d'esame hanno diritto di
partecipazione.
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2.3.6. Prove della seconda fase
- Prova scritta: la Commissione elabora una scheda a quiz
composta da l0 domande con 4 possibili risposte, per ognuna delle materie
definite nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez.
3. Il candidato deve indicare la risposta alle domande di tutte le schede senza
consultare testi od appunti, nel tempo di l0 minuti per ogni scheda. La prova ha
esito positivo se il candidato risponde correttamente ad almenol'80 % delle
domande di ogni scheda.
- Prova di attitudine pedagogica: il candidato deve tenere una
lezione della durata approssimativa di 30 minuti su un argomento assegnato dalla
Commissione il giorno precedente mediante sorteggio, simulandone l'esposizione
ad allievi paracadutisti. E' consentito consultare testi od appunti ed avvalersi
di ausilii didattici.
La prova ha esito positivo se tutti i seguenti elementi sono
giudicati positivi.
(l) Impostazione della lezione;
(2) Conoscenza dell'argomento;
(3) Capacità ed efficacia espositiva;
(4) Capacita' sintetica;
(5) Completezza di trattazione dell'argomento.
(6) Utilizzo degli ausilii didattici disponibili.
2.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE
(a) L'abilitazione scaduta da non oltre 6 mesi è tacitamente
rinnovata, qualora nel periodo decorso di validità il titolare abbia operato
presso una o più SP in almeno 20 giornate di attività attestate dai rispettivi
Direttori delle SP ed abbia partecipato ai seminari di aggiornamento tecnico
indetti dal Ministero dei Trasporti, o da Enti od Associazioni riconosciute dal
Ministero dei Trasporti.
(b) L'abilitazione scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre 5 anni
può essere reintegrata, previo possesso di una delle CS di cui alla sez. 5 in
esercizio, qualora in almeno 10 giornate di attività, il titolare coadiuvi 1'IP
di una SP al quale compete accertare ed attestare l'idoneità tecnica alla
reintegrazione unitamente al Direttore della SP.
(c) L'abilitazione scaduta da oltre 5 anni non può essere
reintegrata; il rilascio di nuova abilitazione e' subordinato a nuovo
accertamento di idoneità, nel rispetto dei relativi requisiti di
ammissibilità.
2.5. CERTIFICAZIONI "ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO SENIOR"
(IPS)
2.5.1. Oggetto delle certificazioni
Le certificazioni IPS attestano il possesso di particolare
esperienza nell'esercizio delle CS di cui alla sez. 5.
2.5.2. Condizioni di rilascio
Le certificazioni IPS sono rilasciate dalla DGAC singolarmente
per ognuna delle
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CS cui si riferiscono, agli IP che abbiano inoltrato domanda
conforme al modello L allegato, e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
(a) Essere in esercizio presso una SP;
(b) Anzianità di 36 mesi con l'abilitazione di IP e con la CS in
oggetto, oppure con titoli equivalenti rilasciati da enti ed autorità italiane
od estere riconosciute.
(c) Esperienza nell'esercizio della CS in oggetto, quale
indicata nella rispettiva scheda di addestramento alla sez. 3.
(d) Esperienza di istruzione teorica e di addestramento pratico
di non meno di due candidati al conseguimento della CS in oggetto quale
coadiutore di un IPS, effettuata dopo il conseguimento del requisito
(c).
(e) Non essere mai stato oggetto di sanzioni per violazioni alle
norme che disciplinano l'attività paracadutistica, quali titolari
dell'abilitazione di IP. La documentazione attestante i requisiti è da allegarsi
alla domanda. Il requisito (a) è attestato dal Direttore della SP, il requisito
(b) da copia dei predetti documenti autenticata mediante visto della DCA locale,
i requisiti (c), (d), dal Direttore della SP e dall'IPS titolare del predetto
addestramento.
2.5.3. Conversione di titoli equivalenti
I titoli di "Istruttore Esaminatore" per tecniche equivalenti
alle CS, rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute,
attestati da copia autenticata mediante visto della DCA locale, sono equivalenti
e sostitutivi dei requisiti (c), (d) di cui alla sez. 2.5.2, qualora in corso di
validità all'atto della domanda.
2.5.4. Mantenimento in esercizio
Le certificazioni IPS non sono soggette a scadenza. Il
paracadutista può esercitare le attività consentite qualora:
(a) Siano in esercizio la CS di riferimento e l'abilitazione di
IP.
(b) Nei 12 mesi precedenti abbia effettuato attività di
istruzione e di addestramento pratico ad almeno due candidati al conseguimento
della CS in oggetto.
2.5.5.Attività di ripresa in esercizio
Qualora non abbia effettuato l'attività di mantenimento di cui
alla sez.2.5.4 comma (b), per la ripresa il titolare deve coadiuvare nella
predetta attività didattica un IPS in esercizio, il quale al termine rilascia
un'attestazione di conferma.
2.5.6. Sospensione e revoca
Le disposizioni di cui all'art. 80 del DPR 566/88 si applicano
anche nei confronti delle certificazioni "IPS".
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2.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO
2.6.1. Validità dell'abilitazione
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 566/88, il paracadutista può'
esercitare le attività consentite dall'abilitazione di Istruttore qualora almeno
una delle CS di cui alla sez. 1.5 sia in esercizio, con applicazione dei metodi
didattici relativi alle CS possedute.
2.6.2. Prerogative dell'Istruttore di Paracadutismo Senior
(IPS)
(a) L'attività didattica e la supervisione dell'attività
addestrativa volta al rilascio delle CS di cui alla sez. 1.5, nonché la facoltà
di vistare le domande di partecipazione all'accertamento di idoneità per
abilitazione di Istruttore, sono riservate agli IPS in esercizio.
(b) Per ogni sessione dell'accertamento di idoneità di cui alla
sez. 2.3, l'IPS ha facoltà di vistare non oltre due domande di partecipazione.
Qualora tutti i candidati partecipanti a due sessioni consecutive siano
risultati non idonei al rilascio dell'abilitazione, la facoltà e'
automaticamente sospesa per due anni.
2.6.3. Attestazioni
(a) L'IP attesta gli atti di competenza mediante apposizione di
firma autografa, nonché timbro personale recante la sigla '"IP", numero della
licenza, cognome e nome.
(b) Negli atti di competenza degli IPS, quanto al comma (a) è da
integrarsi con la sigla ""IPS" e la sigla della CS cui si riferisce, e la data
di rilascio della certificazione lPS.
(c) IP ed IPS non sono autorizzati a effettuare attestazioni
concernenti la propria attività.
2.7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
2.7.1. Disposizioni finali
(a) L'attività aviolancistica d'interesse militare
dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPDI), disciplinata dalla
Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito, in quanto
svolta sotto il controllo del Ministero Difesa è esclusa dalla disciplina del
presente decreto.
(b) L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta
emisferica, per le finalità di cui al precedente comma (a), può essere
effettuata dalla quota dl 500 m su zone lancio con 250 m di raggio. .
(c) I lanci effettuati con paracadute vincolato a calotta di
tipo emisferico di cui al comma (b), sono validi ai fini del computo dei lanci
necessari per il conseguimento della licenza dl paracadutista prevista
dall'art.59 del DPR 566/1988
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2.7.2. Disposizioni transitorie
(a) Il paracadute principale deve essere obbligatoriamente di
tipo planante dopo due anni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
(b) Il paracadute ausiliario deve essere obbligatoriamente di
tipo direzionale o planante dotato di pilotino estrattore dopo due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
(c) L'imbragatura idonea all'installazione dei due paracadute e
relativi accessori deve essere obbligatoriamente di tipo tutto dietro dopo due
anni dall'entrata in vigore del presente decreto; dopo tre anni dall'entrata in
vigore del presente decreto deve essere obbligatoriamente munita di vincolo di
collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura
dell'ausiliario.
(d) Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto
il paracadute deve essere sempre di tipo planante ed il paracadute ausiliario di
tipo planante o direzionale in ogni caso.
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Obiettivo
Garantire che l'attività addestrativa di scuola sia effettuata
in condizioni di sicurezza.
Validità
Le disposizioni di scheda valgono per l'attività effettuata da
allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della
sez. 1.3. Per paracadutisti con licenza in esercizio vale la disciplina di
esercizio di cui alla sez. l.
01 ldoneità dell'area di atterraggio
Sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali,
oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da
ostacoli pericolosi:
(a) metri 300 di raggio per attività generale (ammesso qualsiasi
tipo di paracadute).
(b) metri 200 di raggio per attività limitata (ammessi solo
paracadute principali plananti e paracadute ausiliari direzionali o
plananti).
Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale
planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante i limiti sopra
indicati saranno così modificati:
(a) metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari
direzionali.
(b) metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari
plananti
Sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e
telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a
rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade
provinciali o di categoria superiore, rilievi orografici significativi e
dirupi.
02 Attrezzature al suolo
E' prescritta la presenza sull'area di atterraggio
di:
(a) Una radio di collegamento T/B/T.
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Scheda P/1 |
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b) Una manica a vento, od altri mezzi idonei ad indicare ai
paracadutisti direzione ed intensità del vento al suolo.
(c) Una cassetta di pronto soccorso.
(d) Un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di
soccorso.
(e) Per le zone permanenti di attività:
- Planimetria con indicazione delle aree di atterraggio per
allievi e di quelle nelle quali è vietato o limitato l'atterraggio con
paracadute:
* zona ripiegamento - divieto assoluto
*zona pubblico - divieto assoluto
*zona interdetta agli atterraggi con "ganci" consistente in una
fascia di rispetto di almeno 100 m. attorno alle aree di cui
sopra.
03 Equipaggiamento da lancio
Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in
esercizio, integrato da quanto segue.
(a) Il paracadute principale deve essere di modello non
controindicato all'utilizzo da parte di paracadutisti principianti (in base alle
indicazioni del costruttore od agli standard internazionali), atto a garantire
l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 5 m/s senza utilizzo dei
comandi di manovra.
(b) Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire
l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza utilizzo dei
comandi di manovra.
(c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata
mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la stessa deve essere agganciata ad
un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di coda
dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in
modo da operare sia l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del
paracadute dallo stesso, anche quando presente un pilotino estrattore; obbligo
di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza.
(d) Obbligo di indossare casco protettivo rigido coprente la
nuca (eccetto nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di
impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.
(e) Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri
paracadutisti, l'allievo deve indossare equipaggiamento "tuttodietro", con
l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e di quello
ausiliario direzionale o planante, munito di tali tipi di velature.
Nota: Vedi Disposizioni Transitorie, Sez. 3 comma c.
(f) Sino al superamento del Test 4 (Figure Associate) di cui
alla sez 1.1:
(1) Il sistema di apertura manuale del paracadute principale
deve essere composto da maniglia con cavo e pilotino a molla.
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(2) Negli equipaggiamenti "tuttodietro" il sistema di sgancio
del paracadute principale deve essere di tipo azionabile con una sola mano, e
deve avere un sistema di collegamento con l'apertura del paracadute di
emergenza.
(g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista
possieda esperienza di non meno di cinque lanci con apertura del paracadute
mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza di un
congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2
(Giri) di cui alla sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è
raccomandata sino al superamento del Test 4 (Figure Associate). Entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare di
apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci
con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino
al superamento del Test 4 (Figure Associate).
(h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante,
è raccomandata assistenza all'allievo nella manovra paracadute, mediante radio
od altro metodo idoneo.
04 Quote di apertura
Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in
esercizio, integrato da quanto segue:
Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri
paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo 3.000 ft/900 m
AGL.
05 Limiti operativi
Ai paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio non e'
consentito effettuare lanci:
(a) Al di fuori delle aree idonee di cui al punto 01.
(b) Quando l'area di atterraggio non è visibile.
(c) In presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts), con
paracadute principale planante e paracadute ausiliario direzionale o planante;
in presenza di vento superiore a 4 m/s (8 kts) con altri tipi di
paracadute.
Nota: Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di paracadute
principale planante ed ausiliario direzionale o planante il limite operativo in
presenza di vento superiore a 4 m/s (8 kts) decadrà automaticamente.
(d) Notturni.
(e) Da alte quote, quali definite alla sez. 1.7.
(f) Quale operatore foto/cine/video
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Obiettivo:
Avviare l'allievo ai lanci con le nozioni elementari e
l'addestramento per il corretto uso dell'equipaggiamento e per il comportamento
a bordo dell'aeromobile e nei lanci.
Parte teorica
* Presentazione dell'equipaggiamento da lancio da utilizzarsi:
descrizione, caratteristiche e prestazioni, sequenza di apertura.
* Preparazione ed indossaggio dell'equipaggiamento.
* Imbarco, sistemazione e comportamento a bordo
dell'aeromobile.
* Modalità di uscita dall'aeromobile per il lancio.
* Forze che agiscono sul corpo all'uscita ed in caduta, concetto
di equilibrio e di stabilita' del corpo in caduta.
* Acquisizione di stabilita' e comportamento sino
all'apertura.
* Tecnica per l'apertura del paracadute principale.
* Verifica post-apertura dello stato del paracadute.
* Manovre per prevenire collisioni con altri
paracadutisti.
* Valutazione di: posizione rispetto all'area di atterraggio,
direzione ed intensità del vento.
* Modalità di utilizzo del paracadute per atterraggio in area
prestabilita, in funzione del vento e degli ostacoli al suolo.
* Stima del punto di atterraggio.
* Comportamento del vento in prossimità di ostacoli
(turbolenze).
* Manovre per prevenire atterraggi su ostacoli.
* Manovra della velatura in preparazione
all'atterraggio.
* Modalità e comportamento nella fase di atterraggio.
* Comportamento al suolo in un'area aeroportuale.
* Procedure in situazioni di emergenza, in riferimento al tipo
di aeromobile e di paracadute da utilizzarsi: avarie all'aeromobile; apertura
accidentale a bordo od in fase di uscita; malfunzionamenti in fase di apertura
(con particolare riferimento alla velocità di discesa); collisioni; atterraggi
su ostacoli pericolosi; trascinamento al suolo.
* Comportamento in discesa con il paracadute
ausiliario.
* Norme generali di prevenzione degli incidenti.
* Condizioni di salute sconsigliate per l'effettuazione di
lanci.
* Nozioni di normativa aeronautica attinente il
paracadutismo.
* Norme generali di comportamento in caso di avaria
all'aeromobile nella fase di decollo o immediatamente successiva
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Parte pratica
Addestramento al suolo per:
* Preparare al lancio ed indossare l'equipaggiamento.
* Controlli pre-indossaggio, pre-imbarco, pre-lancio.
* Imbarco, sistemazione a bordo, posizionamento in
uscita.
* Posizione di stabilità in caduta.
* Manovra di apertura del paracadute principale. .
* Comportamento a paracadute aperto.
* Posizione e movimenti per l'atterraggio, in riferimento al
tipo di paracadute principale ed ausiliario utilizzati.
* Procedure di emergenza in apertura del paracadute, incluso
sgancio se previsto, con l'ausilio di una imbracatura sospesa.
* Atterraggi su ostacoli ed ammaraggi.
* Trascinamento al suolo.
* Ripiegamento del paracadute principale
utilizzato.
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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Obiettivo
Addestrare alle tecniche di lancio previste dai Test per il
rilascio della licenza di cui alla sez. 1.1.
Requisiti di ammissibilità
Avere completato l'addestramento di scheda P/2, convalidato sul
libretto di attestazione dell'istruzione.
Parte teorica
Introduzione dei seguenti argomenti in riferimento all'esercizio
programmato:
(a) Per i lanci individuali:
* Parametri di caduta libera: tempo, velocità,
traiettoria.
* Mantenimento della stabilità in apertura.
* Condizioni nella caduta libera prolungata: coscienza della
quota; uso dell'altimetro, azioni compensative di instabilità.
* Assi di riferimento per la caduta libera.
* Azioni per la rotazione controllata sugli assi di
riferimento.
* Azioni per la modifica controllata della traiettoria di
caduta.
(b) Per i lanci di Lavoro Relativo (R.W ):
* Spostamenti orizzontali e verticali di entità e velocità
controllata.
* Tecniche per il contatto tra paracadutisti in caduta
libera.
* Procedure standard di sicurezza: uscita dall'aeromobile,
avvicinamento, contatto, volo in formazione, separazione, segnalazione ed
apertura del paracadute, prevenzione di collisioni, atterraggi in gruppo in zone
ristrette.
* Comportamento in situazioni anomale o di emergenza: apertura
accidentale del paracadute, rottura di formazioni, collisioni.
(c) Per le manovre a paracadute aperto:
* Tecnica per l'atterraggio su un punto prestabilito.
(d) Per la tecnica di Auto-Lancio (A.L.):
* Nozioni di meteorologia che interessano il paracadutismo:
regime dei venti alle diverse quote, brezze, turbolenze dinamiche e termiche,
problemi legati ai cumulonembi.
*Nozioni aeronautiche: indicazioni goniometriche dl rotta,
indicazioni di direzione ed intensità del vento, metodi di comunicazione e
collaborazione con il pilota dell'aeromobile.
* Elementi che condizionano il punto ottimale di apertura in
relazione al punto di atterraggio prefissato.
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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* Elementi che condizionano il punto ottimale di lancio in
relazione al punto di apertura prefissato.
* Tecniche per l'utilizzo del derivometro.
* Tecniche per valutare rotta e posizione
dell'aeromobile.
* Metodi per la correzione di errori di rotta in collaborazione
con il pilota dell'aeromobile, ai fini del raggiungimento del punto di lancio
prefissato.
Parte pratica
Le modalità di effettuazione dei lanci di addestramento in
preparazione dei Test di cui alla sez. 1.1 sono a discrezione dell'IP
responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi
nonché delle disposizioni seguenti:
(a) Il metodo didattico applicato deve essere interamente
definito in ordine sia alla sequenza delle fasi addestrative, denominate
"livelli", sia alle procedure operative di ogni livello: il manuale operativo
del metodo didattico va sottoscritto dal Direttore della SP e dagli IP che lo
applicano ed allegato al quaderno tecnico della SP.
(b) Sul libretto dei lanci dell'allievo, per ogni lancio va
annotata la sigla identificativa del metodo applicato, nonché il livello ed
esercizio effettuato.
(c) Nei lanci con paracadute ad apertura automatica mediante
Fune di Vincolo o metodi equivalenti, il DL deve essere titolare della "CS DL".
negli altri casi può essere un paracadutista con licenza in esercizio designato
dall'IP.
(d) L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta
libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora abbia effettuato almeno
cinque lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o
metodi equivalenti, e qualora in almeno tre lanci consecutivi aventi procedure
ed equipaggiamenti analoghi a quelli previsti nei primi lanci con caduta libera,
abbia dimostrato la corretta acquisizione della posizione idonea all'apertura
del paracadute e l'effettuazione dell'esercizio di apertura simulata del
paracadute.
(e) Qualora l'allievo non possieda i requisiti di cui al
precedente comma (d) può effettuare lanci individuali con caduta libera,
subordinatamente al giudizio dell'IP, con assistenza durante la fase di caduta
libera mediante affiancamento da parte di due paracadutisti titolari di "CS AFF"
sino al superamento del Test 1 (Stabilita' ed autocoscienza), successivamente
con assistenza mediante affiancamento da parte di un titolare della predetta CS
sino al superamento del Test 2 (Giri).
(f) l lanci con paracadute ad apertura automatica di cui al
precedente comma (d) possono essere parzialmente o totalmente sostituiti da
lanci quale passeggero di paracadute biposto (tandem), qualora l'equipaggiamento
sia dotato di sistemi atti a consentire al passeggero la sperimentazione delle
operazioni di apertura del paracadute principale e di manovra del paracadute
aperto. L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera,
subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora in almeno un lancio tandem abbia
effettuato autonomamente l'azione corretta di apertura del paracadute alla quota
prestabilita; nel primo lancio individuale con caduta libera va assistito
mediante uno stabilizzatore ad estrazione automatica, oppure mediante
affiancamento da parte di almeno un paracadutista titolare di "CS
AFF".
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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(g) All'atto della transizione del paracadutista a tipi di
paracadute oppure a sistemi di apertura del principale oppure a procedure di
utilizzo del paracadute ausiliario diversi da quelli dell'addestramento
iniziale, l'IP che impartisce il relativo addestramento lo convalida sul
libretto di attestazione dell'istruzione e sul libretto dei lanci del
paracadutista.
(h) I lanci di addestramento per il Test 5 (lavoro relativo)
sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio
designato dall'IP, dopo il completamento dei Test precedenti.
(i) l lanci di addestramento con esercizi di "lavoro relativo"
in gruppi composti da tre o più paracadutisti, sono effettuabili dopo il
superamento del Test 5.
Attività addestrativa di ripresa
In caso di assenza prolungata dai lanci, per la ripresa si
osservano le disposizioni seguenti:
(a) Allievi con Test 1 non ancora convalidato: oltre 30 giorni,
un lancio di conferma dell'ultimo esercizio effettuato.
(b) Allievi con Test 1 convalidato, ma con Test 5 non ancora
convalidato:
(l) oltre 60 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo Test
convalidato;
(2) oltre 3 mesi, un lancio di conferma del Test 1 e
successivamente un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato: in
alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF" di conferma dell'ultimo
esercizio effettuato.
(c) Allievi con Test 5 convalidato: oltre 3 mesi, un lancio
individuale con esercizio a discrezione dell'IP.
(d) .Paracadutisti con licenza fuori esercizio ai sensi della
sez. 35.3 oppure scaduta:
(l) Oltre 3 mesi, un lancio individuale: quota e livello tecnico
a discrezione del paracadutista.
(2) Oltre 6 mesi, un lancio individuale con ripetizione
dell'esercizio del Test 2, ed un lancio individuale con esercizio a discrezione
del paracadutista; in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF";
successivamente, sino al rilascio del visto di cui alla sez. 1.3, la
partecipazione a lanci con esercizi di gruppo è subordinata al giudizio
dell'IP.
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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Obiettivo
Completare le abilita' individuali, le capacita' e le nozioni
del paracadutista, ed addestrarlo alla gestione tecnica dell'attività di una
Scuola di Paracadutismo.
Parte teorica
Approfondimento delle seguenti materie:
*Concetti fisici ed aerodinamici fondamentali attinenti il
paracadutismo: leggi fisiche fondamentali, forze, coppie di forze, energie nei
corpi in moto nell'aria, condizioni di equilibrio, resistenza e portanza e
parametri influenzanti.
*Elementi di meteorologia interessanti il paracadutismo: umidità
gradienti termici e barici, conseguenze sul paracadutista in volo e sugli
strumenti di uso corrente; spostamento delle masse d'aria, influenza delle
condizioni orografiche sul regime locale dei venti (brezze), comportamento del
vento in funzione delle superfici e degli ostacoli; turbolenze dinamiche e
termiche; problemi connessi alla presenza di cumulonembi.
*Fattori che influiscono sul corpo in caduta libera e ne
determinano stabilità e movimenti volontari ed involontari, in riferimento agli
esercizi di lancio da assegnare agli allievi.
*Analisi del comportamento dei paracadute di uso corrente nella
fase di apertura e nelle manovre dopo l'apertura.
*Tecnologia degli equipaggiamenti da lancio di uso corrente, ai
fini della valutazione dello stato di efficienza ed affidabilità: parti
metalliche e tessili, sistemi di apertura, di sgancio, accessori.
*Congegni automatici di apertura e strumenti di uso corrente:
principi di funzionamento, installazione, taratura, attivazione,
manutenzione.
*Criteri ed accorgimenti di sicurezza nell'attività
paracadutistica, con particolare riferimento all'attività di scuola.
*Metodi pedagogici utilizzabili nell'impostazione ed
effettuazione di lezioni ad allievi paracadutisti.
*Elementi di legislazione e convenzioni aeronautiche degli
utenti dello spazio aereo.
Parte pratica
Dopo il superamento della prima fase dell'accertamento di
idoneità per abilitazione di IP di cui alla sez. 2.3.3, il paracadutista deve
partecipare a non meno di 20 giornate di attività della SP in cui opera 1'IPS
che ha vistato la domanda di cui alla sez. 2.3.2 comma (a) coadiuvandolo
nell'attività didattica ed assolvendo i compiti affidati, e partecipare
all'istruzione propedeutica ed all'avviamento ai lanci degli allievi della
SP.
Il predetto IPS è garante della regolare effettuazione
dell'addestramento pratico, da annotarsi sul quaderno tecnico della SP.
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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Obiettivo
Addestrare alle tecniche di lancio che prevedono il contatto tra
paracadutisti a paracadute aperto, denominate anche "Canopy Relative Work"
(CRW).
Requisiti di ammissibilità
Avere non meno di 30 lanci con paracadute planante, e il Test 5
di cui alla sez. 1.1 convalidato.
Parte teorica
* Criteri di sicurezza preventiva: idoneità
dell'equipaggiamento, delle condizioni meteorologiche ed orografiche, quote
AGL.
* Comunicazioni convenzionali tra i paracadutisti.
* Compensazione di livelli e distanze per l'avvicinamento,
tecnica di utilizzo di comandi e bretelle.
* Avvicinamento finale.
* Manovre evasive e riposizionamento per agganci
mancati.
* Aggancio e modifica del punto di aggancio.
* Manovre del paracadute nel volo in formazione
agganciati.
* Procedure di separazione.
* Procedure di atterraggio in formazione.
* Procedure in situazioni di emergenza.
Parte pratica
Le modalità di effettuazione dell'addestramento sono a
discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei
presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti:
(a) l lanci di addestramento sono effettuabili con l'IP o con un
paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP.
(b) Nei lanci di lavoro relativo a paracadute aperto (CRW)
l'ultimo aggancio non deve essere effettuato a quota inferiore ai 2500 ft/750 m
AGL.
(c) L'addestramento previsto dalla presente scheda e' completato
quando il paracadutista abbia dimostrato in almeno due lanci la capacita' di
effettuare correttamente le seguenti fasi: contatto della propria velatura con
l'altro paracadutista, manovre della velatura nel volo in coppia, separazione in
prossimità del suolo.
(d) La partecipazione a lanci di CRW in gruppi di tre o più
paracadutisti è consentita successivamente al completamento dell'addestramento,
subordinatamente al giudizio dell'Istruttore qualora il paracadutista sia
sprovvisto di licenza in esercizio.
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Scheda P/5 |
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 30
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Convalida dell'addestramento
L'IP responsabile conferma il completamento dell'addestramento
convalidando gli esercizi sul libretto dei lanci del paracadutista e rilasciando
una attestazione controfirmata dal Direttore della SP. Il paracadutista è tenuto
a custodire la predetta attestazione e ad esibirla su richiesta.
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Scheda P/6 |
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PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 31
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SCHEDA P/6 . *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITA' A TECNICA
SPECIALE (CS): "DIRETTORE DI LANCIO" (DL)
Obiettivo
Addestrare alle funzioni di Direttore di Lancio a bordo
dell'aeromobile per paracadutisti equipaggiati con paracadute ad apertura
mediante Fune di Vincolo (FV) o metodi equivalenti.
Requisiti di ammissibilità
a) Essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di
paracadutista in esercizio, o di titoli equivalenti riconosciuti.
b) Avere effettuato non meno di 100 lanci con paracadute
planante, di cui 50 negli ultimi 12 mesi.
Parte teorica
*Nozioni relative agli elementi da ispezionare all'imbarco nei
paracadute con apertura mediante Fune di Vincolo .
*Taratura ed attivazione dei congegni supplementari di apertura
automatica di uso corrente.
*Attrezzature ed accorgimenti di sicurezza a bordo.
*Assistenza al paracadutista nelle fasi di imbarco, volo,
sistemazione alla porta, uscita dall'aeromobile.
*Terminologia e segnali convenzionali con gli allievi a
bordo.
*Approfondimento delle nozioni per la determinazione del punto
di lancio e per il raggiungimento dello stesso.
*Interventi di competenza nelle emergenze a bordo: atterraggi di
fortuna, lanci di emergenza, apertura accidentale di paracadute, paracadutista
impigliato all'esterno dell'aeromobile.
Parte pratica
Cinque voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con
FV, con presenza a bordo dell"'IPS DL" responsabile dell'addestramento o di un
titolare di "CS DL" designato dall'IPS.
Giudizio di idoneità
Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS qualora nei
predetti voli abbia dimostrato corretta applicazione delle tecniche di cui alla
parte teorica.
Ai sensi degli artt.21, 24, 83 del DPR 566188, è idoneo al
rilascio automatico della CS il paracadutista in possesso dei titoli
riconosciuti equivalenti all
abilitazione di IP.
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Scheda P/6 |
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 32
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Attività annuale per il mantenimento in
esercizio
(a) 50 lanci, con 30 minuti complessivi di caduta
libera.
(b) l0 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con
FV, da annotarsi sul libretto dei lanci.
Attività addestrativa di ripresa
Dopo oltre 6 mesi di inutilizzo della CS: due voli quale DL per
paracadutisti aventi paracadute con FV, con presenza a bordo dell'aeromobile di
un "IPS DL" oppure di un titolare di "CS DL" designato dall'IPS.
Esperienza per il rilascio della certificazione "IPS
DL":
Quella prevista dall'attività annuale di
mantenimento.
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Scheda P/7 |
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Pag. 33
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SCHEDA P/7 *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'
A TECNICA
SPECIALE (CS): "PILOTA TANDEM" (PT)
Obiettivo
Addestrare all'utilizzo di paracadute biposto per trasporto di
passeggeri, limitatamente al tipo di equipaggiamento con cui viene effettuato
l'addestramento (da annotarsi sulla CS).
Requisiti di ammissibilità
(a) Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità
all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2
comma (c).
(b) Esperienza di almeno uno sgancio del paracadute principale
con utilizzo del paracadute di emergenza.
Parte teorica
*Caratteristiche e prestazioni dell'equipaggiamento
utilizzato.
*Procedure di imbrago e di aggancio del passeggero.
*Comportamento a bordo dell'aeromobile.
*Procedure nell'uscita dall'aeromobile ed in caduta
libera.
*Verifica post-apertura dell'equipaggiamento.
*Procedure a paracadute aperto.
* Modalità di atterraggio.
*Disposizioni di sicurezza.
*Procedure in situazioni di emergenza a bordo e neI
lancio.
*Ripiegamento e manutenzione dell'equipaggiamento.
Parte pratica
Applicazione del programma addestrativo raccomandato dalla casa
costruttrice dell'equipaggiamento, effettuando non meno di 5 lanci in coppia con
paracadutisti titolari di "CS PT" oppure con altri candidati alla stessa CS, dei
quali non meno di uno quale passeggero e non meno di 4 quale pilota; nel lancio
finale il passeggero è l'"IPS PT" titolare dell'addestramento che valuta
l'abilita' acquisita dal paracadutista.
E' ammessa l'effettuazione di addestramento ridotto per i
titolari della stessa CS per altri equipaggiamenti.
Giudizio di idoneità
Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS se nel lancio
finale di valutazione effettua correttamente le procedure previste; salvo
qualora durante l'addestramento
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Scheda P/7 |
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
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Pag. 34
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in due casi abbia estratto lo stabilizzatore oppure azionato
l'apertura del paracadute sotto la quota minima indicata, oppure qualora in due
lanci non abbia recuperato la posizione di stabilità dopo l'uscita nei limiti di
tempo indicati.
Attività addestrativa iniziale
Dopo il completamento del predetto addestramento è prescritta
l'effettuazione presso una SP di non meno di 5 lanci tandem con passeggeri
paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1 convalidato,
prima di trasportare passeggeri sprovvisti del predetto requisito.
Attività annuale di mantenimento in esercizio
- 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, fra i
quali 25 con paracadute biposto di cui almeno 3 ogni 3 mesi.
Attività addestrativa di ripresa
(a) Oltre 3 mesi di inutilizzo della CS: due lanci con
passeggeri paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1
convalidato.
(b) Oltre 6 mesi: un lancio con un passeggero titolare di ""CS
PT" in esercizio, successivamente due lanci come al comma (a).
(c) Oltre 12 mesi: un lancio di rivalutazione con passeggero un
"IPS PT"', successivamente due lanci come al comma (a).
Esperienza per il rilascio della certificazione ""IPS
PT"
- 1.000 lanci ad apertura comandata, tra cui 100 lanci con
paracadute biposto dopo il rilascio della CS.
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Scheda P/8 |
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PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 35
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SCHEDA P/8 *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'
A TECNICA
SPECIALE (CS): "ASSISTENTE ACCELERATED FREE FALL"
(AFF)
Obiettivo
Addestrare ad affiancare e dare assistenza durante la caduta
libera, ad allievi in addestramento con metodi didattici che non prevedono
precedente esperienza di lanci con paracadute ad apertura mediante Fune di
Vincolo, comunemente denominati ""Accelerated Free Fall".
Requisiti di ammissibilità
Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità
all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2
comma (c).
Parte teorica
*Evoluzione e filosofia di utilizzo del metodo didattico
AFF.
*Livelli di perfezionamento progressivo del
programma.
*Procedure standard nei lanci AFF.
*Disposizioni generali di sicurezza.
*Procedure in situazioni di emergenza (a bordo, in caduta
libera, a paracadute aperto).
Parte pratica
(a) Effettuazione corretta dei seguenti esercizi, in riferimento
al programma standard internazionale del metodo AFF.
(l) un lancio di valutazione dell'abilità del paracadutista
negli esercizi in caduta libera in formazione.
(2) un lancio di terzo livello AFF quale assistente
primario.
(3) un lancio di terzo livello AFF quale assistente
secondario.
(4) un lancio di quarto livello AFF.
(b) Preparazione teorica e pratica al suolo di:
(l) un lancio di terzo livello quale assistente
primario.
(2) un lancio di terzo livello quale assistente
secondario.
(3) un lancio di quarto livello.
(c) Analisi e debriefing dei lanci AFF eseguiti.
Giudizio di idoneità
La valutazione è effettuata mediante punteggi relativi alla
parte pratica, espressi
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Scheda P/8 |
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 36
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in conformità agli standard internazionali di valutazione; nei
lanci di valutazione l'"IPS AFF" titolare dell'addestramento, oppure un
paracadutista con "CS AFF" in esercizio designato dall'IPS, funge da
allievo.
Il paracadutista può conseguire da 0 a 4 punti per ogni
esercizio del gruppo (a), da 0 a 16 punti per ogni esercizio dei gruppi (b),
(c), ed ha facoltà di effettuare non oltre due ripetizioni per migliorare il
punteggio; è idoneo al rilascio della CS qualora consegua 12 punti negli
esercizi del gruppo (a) e 36 punti negli esercizi dei gruppi (b),
(c).
Attività annuale di mantenimento in
esercizio:
- 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui
almeno 25 quale Assistente AFF.
Attività addestrativa di ripresa:
(a) Oltre 3 mesi di inutilizzo della CS: due lanci di terzo
livello AFF quale assistente secondario.
(b) altre 6 mesi: 4 lanci come al comma (a).
(c) altre 12 mesi: un lancio di rivalutazione di quarto livello
AFF con un "IPS AFF" quale allievo, successivamente 3lanci come al comma
(a).
Esperienza per il rilascio della certificazione "IPS
AFF".
- 1.000 lanci ad apertura comandata, tra cui 100 lanci quale
assistente AFF dopo il rilascio della CS.
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SEZIONE 4 |
Disciplina Scuola di Paracadutismo
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 37
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SEZIONE 4
DISCIPLINA DI SCUOLA DI
PARACADUTISMO
01 Classificazione di attività di scuola
E' classificata attività di scuola di paracadutismo, l'attività
effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai
sensi della sez. 1.4, nonché l'attività volta al rilascio o reintegrazione in
esercizio delle CS ed abilitazioni per paracadutisti.
02 Organizzazioni autorizzate all'attività di
scuola
(a) L'attività di scuola di paracadutismo è consentita
nell'ambito di Scuole di Paracadutismo (SP) di cui all'art.1 lettera v deI DPR
566/1988, autorizzate dalla DGAC. L'autorizzazione può essere richiesta da
organizzazioni che dispongano del personale e mezzi sottoelencati:
(l) Direttore della SP, maggiorenne e titolare di licenza di
paracadutista. Nel primo biennio di attuazione del presente decreto la licenza
di paracadutista non è richiesta per coloro che abbiano svolto per almeno due
anni le funzioni di direttore di una Scuola di paracadutismo.
(2) Un Istruttore di Paracadutismo (IP) con abilitazione in
esercizio (che può essere anche Direttore della SP).
(3) Un'area di atterraggio idonea, in riferimento alle
caratteristiche tecniche definite nella scheda "prescrizioni e raccomandazioni
basiche di sicurezza' della sez. 3.
(4) Un aeromobile certificato ai lanci (sia esso in proprietà,
esercenza o nolo).
(5) Equipaggiamenti da lancio ed attrezzature idonee per
l'effettuazione dell'addestramento previsto per gli allievi.
(b) L'istruzione propedeutica al suolo per l'avviamento ai lanci
può essere effettuata senza specifica autorizzazione anche presso Centri
Operativi o d'Addestramento di Paracadutismo (COAP) di cui all'art. 1 lettera r
del DPR 566/1988, affiliati ad una SP ubicata nella stessa DCA, o nella DCA più
vicina in caso di inesistenza di SP nella stessa DCA; l'affiliazione e'
gratuita. Il responsabile tecnico di un COAP è un paracadutista titolare di
licenza. L'attività didattica ed addestrativa dei COAP è soggetta alla
supervisione e vigilanza della SP di affiliazione.
03 Modalità di rilascio dell'autorizzazione
(a) Il Direttore della SP presenta alla DGAC domanda di
rilascio dell'autorizzazione e mezzi minimi prescritti, precisa l'ubicazione
della sede e delle aree di atterraggio, nominativo degli IP in organico, data
prevista di inizio attività, nominativo ed ubicazione dei COAP
affiliati.
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Disciplina Scuola di Paracadutismo
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(b) Il visto della DCA è rilasciato previa visione dei seguenti
documenti in originale:
(1) Licenza di paracadutista del Direttore della SP.
(2) Licenza ed abilitazioni degli IP e loro dichiarazione di
assenso all'inserimento in organico.
(3) Visto del Direttore o gestore dell'aeroporto, qualora l'area
di atterraggio sia aeroportuale; oppure assenso del proprietario del terreno,
nonché dichiarazione del capo-Istruttore di idoneità ad attività di scuola
generale oppure limitata, qualora l'area non sia aeroportuale.
(c) L'autorizzazione vale 36 mesi. per il rinnovo si applicano
le stesse modalità.
04 Condizioni di esercizio
dell'autorizzazione
Nel corso di validità è consentita la modifica dell'organico IP,
della sede, delle aree di atterraggio, dei COAP affiliati, mediante notifica
alla competente DCA ed esibizione dei documenti prescritti; è consentita la
sostituzione di piloti ed aeromobili, nonché la partecipazione temporanea di IP
fuori organico, senza notifica alla DCA.
L'autorizzazione è automaticamente sospesa in caso di
indisponibilità del personale o dei mezzi minimi previsti; può altresì' essere
sospesa o revocata, qualora vengano riscontrate irregolarità nei documenti
presentati per il rilascio oppure nell'espletamento degli atti di competenza,
oppure sia stata effettuata attività in violazione delle disposizioni dei
presenti programmi.
05 Quaderno tecnico della SP
(a) E' prescritta la tenuta di un quaderno tecnico annuale, i
cui dati fanno fede per gli atti di competenza, nel quale devono essere annotati
quotidianamente a cura del Direttore della SP:
(l) Numero dei lanci effettuati, distinti tra paracadutisti con
o senza licenza in esercizio ai sensi
della sez. 1.3.
(2) Nominativo degli Istruttori operanti.
(3) Nominativo degli allievi avviati ai lanci.
(4) Attività addestrativa effettuata da IP e coadiutori con
applicazione delle CS possedute,
nonché dai candidati al conseguimento delle CS di cui alla sez.
1.5 o dell'abilitazione di
Istruttore, in ordine a rilascio, rinnovo, reintegrazione o
mantenimento in esercizio delle stesse.
(5) Estremi degli atti rilasciati.
(6) Estremi degli incidenti che hanno comportato accertamenti e
ricoveri ospedalieri e relativi
esiti, con indicazione del metodo didattico ed esercizio in
effettuazione.
(b) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviato agli
uffici indicati dalla DGAC il riepilogo dei predetti dati relativi all'anno
precedente.
(c) Il quaderno va conservato per non meno di 5 anni, e
consegnato alla DCA competente in caso di cessazione dell'attività prima del
predetto termine.
06 Assicurazioni
E' prescritta la copertura assicurativa da parte della SP dei
rischi di responsabilità
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SEZIONE 4 |
DISCIPLINA SCUOLA DI PARACADUTISMO
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Direzione Generale Aviazione Civile
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
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civile verso gli allievi e verso terzi, connessi all'attività
della SP' inclusa la colpa grave da parte del personale operante, con massimale
minimo di Lire un miliardo per sinistro. il valore è aggiornato automaticamente
in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
07 Documenti abilitanti ai lanci per allievi
paracadutisti
(a) Per la partecipazione ai corsi di avviamento ai lanci,
l'allievo deve presentare domanda in carta libera conforme al modello G
allegato.
(b) L'allievo può effettuare attività addestrativa qualora
disponga di libretto di attestazione dell'istruzione conforme all'allegato B, il
quale non ha scadenza, nonché di libretto dei lanci, assicurazione e certificato
di idoneità psicofisica quali previsti per i paracadutisti con licenza; la
licenza scaduta o non in esercizio equivale al libretto di attestazione
dell'istruzione.
08 Atti di competenza della SP
(a) Il rilascio di libretti, certificazioni, visti ed
attestazioni di istruzione e di attività addestrativa è competenza delle SP,
anche per conto dei COAP affiliati.
(b) Sono riconosciuti gli atti recanti nominativo e numero
interno di registrazione della SP, data di rilascio, estremi del paracadutista e
della licenza (del documento di identità' nei libretti di attestazione
dell'istruzione per allievi), convalida del Direttore della SP e del
Capo-Istruttore.
(c) Il rilascio può essere a titolo oneroso. non possono essere
applicate tariffe differenziate agli atti rilasciati per conto dei COAP
affiliati.
09 Competenze del Direttore della SP
Al Direttore della SP competono le prerogative e
responsabilità' connesse alla regolarità di dichiarazioni e documentazioni
presentate per il rilascio dell'autorizzazione, all'esistenza dei requisiti
prescritti per l'effettuazione dell'attività di scuola, alla regolarità degli
atti rilasciati, alla tenuta del quaderno tecnico, all'applicazione di sanzioni
verso allievi e personale in organico, in ordine a violazioni di disposizioni
interne della Scuola.
10 Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo
(IP)
II Direttore della SP designa uno degli IP in organico quale
Capo-Istruttore; ad esso competono funzioni di coordinamento delle attività
tecniche e didattiche della SP nonché le competenze previste dal DPR 566188,
ferme restando le prerogative e responsabilità' individuali degli IP
nelI'espletamento delle funzioni di competenza.
Agli IP operanti nella SP competono le seguenti funzioni, nel
rispetto delle normative attinenti il paracadutismo e delle disposizioni dei
presenti programmi.
(a) Direzione tecnica dell'attività e supervisione dei
coadiutori delle mansioni affidate. .
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Direzione Generale
Aviazione Civile |
SEZIONE 4 |
Disciplina Scuola di Paracadutismo
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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
PER IL PARACADUTISMO |
Pag. 40
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(b) Verifica dell'efficienza degli equipaggiamenti da lancio e
delle attrezzature della SP.
(c) Verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza
in esercizio ai sensi della sez. 1.3:
(l) Verifica dei documenti abilitanti al lancio, fatto salvo il
disposto dell'art 26 del DPR 566/88.
(2) Giudizio tecnico di idoneità di equipaggiamento ed
abbigliamento da lancio di proprietà del paracadutista.
(3) Giudizio tecnico di idoneità ai lanci delle condizioni
operative.
(4) Assegnazione degli esercizi, e richiesta di ripetizione di
Test già convalidati qualora ne ravvisi la necessita'.
(5) Designazione del DL a bordo.
(6) Applicazione di provvedimenti tecnici per violazioni alle
disposizioni dei programmi addestrativi.
(d) Verso i paracadutisti con licenza in esercizio ai sensi
della sez. 35.3 che effettuano attività autonoma nell'ambito della
SP.
(l) Verifica della validità della licenza, nonché delle CS
qualora pertinenti, fatto salvo il disposto dell'art. 26 del DPR
566/88.
(2) Segnalazione alla DCA ed agli organi competenti, in ordine a
violazioni delle disposizioni dei presenti programmi e delle normative attinenti
l'attività paracadutistica.
11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a
bordo
Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i
paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez.
1.3:
(a) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature
per i lanci prescritte a bordo;
(b) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed
attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica;
(c) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui
lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'Istruttore;
(d) Determinazione del punto di lancio ed azioni
relative;
(e) Interventi previsti in situazioni di
emergenza.
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