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LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
DECRETO 5 AGOSTO 1988
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO lart. 87 della Costituzione; VISTO il codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; VISTO lart. 2 della
legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto
sportivo; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981,
n. 484, relativo alluso dello spazio aereo nazionale; UDITO il parere del
Consiglio di Stato; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 22 luglio 1988; Sulla proposta del Ministro dei
trasporti:
Emana il seguente decreto:
Capo I Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che allosservanza delle norme di legge e di
regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dellinizio
del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa
svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche,
della efficienza dellapparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del
proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e
conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non
risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
2. Obbligo del casco protettivo. 1. Durante il volo è obbligatorio
indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere
alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dallallegato
1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come
integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. 2. Si
considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente,
nellart. 2, secondo comma, e nellart. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti
in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell11 luglio 1986.
3. Uso delle aree per decollo e atterraggio. 1. Il decollo e
latterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove
occorra, il consenso di chi può disporre dellarea e fatti salvi gli eventuali
divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. 2. Atterraggi,
decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili
possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore
della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a
seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili.
Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo
civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base
alla norrmativa vigente.
4. Limiti alle operazioni di volo. 1. Fatto salvo il caso di
pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità
previste dallart. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere
svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza
di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.
5. ldentificazione degli apparecchi. 1. Per essere ammessi alla
circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di
identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto
con cielo e terra. 2. Lidentificazione avviene a cura dellAero Club
dItalia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in
carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia: a) due fotografie
dellapparecchio visto di lato e dal basso; b) dichiarazione del
proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità
dellapparecchio alle caratteristiche prescritte dallallegato annesso alla
legge 25 marzo 1985, n.106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà
comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dellapparecchio
(monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso
effettivo dellapparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura
alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice
dellapparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali,
colorazione dellapparecchio. Dovrà inoltre essere riportata lidentità della
compagnia assicuratrice. 3. LAero Club dItalia, verifica la regolarità
della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione
unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa
metallica di identificazione. LAero Club dItalia può comunque accertare la
conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le
caratteristiche obiettive dello stesso. 4. La targa metallica delle
dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro
numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di
apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla
targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o
viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore
dellala. 5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente
lapposizione della targa metallica. 6. Il certificato di identificazione e
la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo. 7. In caso di
passaggio di proprietà dellapparecchio è fatto obbligo allacquirente di darne
avviso, entro otto giorni, allAero Club dItalia. In caso di distruzione
dellapparecchio tale obbligo compete al proprietario. 8. Il proprietario
dellapparecchio ha lobbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per
la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati
nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b). 9. LAero Club dItalia
procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di
sopravvenute modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106,
lapparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo
diversa disposizione contenuta nella modifica dellallegato medesimo. Il
certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dellapparecchio.
Capo II Norme di circolazione e di sicurezza
6. Conduzione dei voli. 1. Lattività di volo da diporto o
sportivo può essere condotta dallalba al tramonto, fuori dalle nubi ed in
condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo
riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma
3, lattività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri
circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una
distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ
(Aerodrome traffic Zone). piedi 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle
altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300
metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli
agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o
di liquidi in volo. 5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati
dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono
controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi
di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità,
civili e militari.
7. Voli in prossimità di altri apparecchi. 1. È fatto divieto di
effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a
distanza tale da creare rischi di collisione.
8. Precedenze. 1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta
direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare
una virata di scampo sulla propria destra, a distanza da non creare rischi di
collisione. 2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla
stessa quota verso la medesima posizione, lapparecchio che ha laltro sulla sua
destra deve dare la precedenza. 3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni
caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore
debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
9. Sorpasso. 1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al
disotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non
compromettere la libertà di manovra del sorpasso e per non creare rischi di
collisione. 2. Lapparecchio sorpassante ha la precedenza sullapparecchio
sorpassato. In nessun caso questultimo deve effettuare manovre tali da limitare
la possibilità di circolazione del primo.
10. Precedenza in atterraggio. 1. Gli apparecchi in volo devono
dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento
per latterraggio. 2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a
quelli in atterraggio. 3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento
ad una medesima area per effettuarvi latterraggio, lapparecchio a quota
superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
11. Emanazione di restrizioni e divieti. 1. I provvedimenti di cui
allart. 2, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106. devono indicare la
durata del divieto o delle limitazioni allattività ed i limiti laterali e
verticali delle aree interessate. 2. I predetti provvedimenti devono essere
adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dellAero Club dItalia
mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
Capo IlI Accertamento di idoneità, per lattività di volo da diporto o
sportivo
12. Attestato di idoneità. 1. Per essere ammessi allo svolgimento
di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dallAero Club dItalia. 2. Lattestato di
cui al comma I si consegue superando le prove di esame relative ad appositi
corsi istituiti dallAero Club dItalia con le modalità dallo stesso stabilite
ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione
civile. 3. Per ottenere il rilascio dellattestato il richiedente deve
presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli
seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di
origine. 4. Il certificato didoneità fisica ha valore per due anni; la sua
scadenza deve essere annotata, a cura dellAero Club dItalia, nellattestato di
cui al comma 1. Alla scadenza linteressato deve presentare un nuovo certificato
per la convalida dellattestato e per lannotazione sullo stesso, della nuova
scadenza. 5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il
certificato didoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del
quarantesimo anno di età.
13. Visita medica. 1. Le visite mediche per la certificazione
dellidoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima
dellinizio dellattività preparatoria. 2. I piloti di aeromobili, alianti,
elicotteri, che, per lesercizio dellattività turistica o professionale,
abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi
previsti dal presente capo.
14. Soggetti preposti alla certificazione dellidoneità psico-fisica.
1. Lidoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da
diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale
dellAeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare
dellA.M., da un medico specializzato in medicina della sport, ovvero in
medicina aeronautica e spaziale.
15. Requisiti psico-fisici, minimi richiesti. 1. I requisiti
psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del certificato di idoneità, di
cui allart. 14, sono i seguenti: a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun
occhio raggiungibili anche con luso di lenti correttive. Verificandosi
questultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e luso delle lenti
durante il volo si intenderà obbligatorio; b) campo visivo e senso
stereoscopico normali; c) capacità di percepire i colori di trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun
orec-chio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle
allesaminatore; e) funzione vestibolare normale; f) assenza di anomalie
psico-fisiche incompatibili con lesercizio dellattività di volo da diporto o
sportivo.
Capo IV Attività preparatoria e didattica
16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità.
1. Lattività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento
dellattività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo
attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti
dallAero Club dItalia, secondo le modalità ed i criteri da questultimo
stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club
federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate allAero Club dltalia. 2.
È condizione per la legittimità dellesercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi
riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a
lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti
lassicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.
17. Ammissione ai corsi. 1. Per essere ammessi ai corsi per il
conseguimento dellattestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto
o sportivo i candidati devono: a) aver compiuto 18 anni, oppure averne
compiuti 16 ed avere lassenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro
confronti la patria potestà; b) essere in possesso del prescritto
certificato medico di idoneità.
18. Programmi dei corsi. 1. I programmi didattici dei corsi
previsti dallart. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni
pratiche. 2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi
a cura dellAero Club dItalia, devono comprendere nozioni di base delle
seguenti materie: a) aerodinamica; b) meteorologia; c) tecnologia e
prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo; d) tecnica
di volo; e) tecnica di decollo e di atterraggio; f) operazione ed
atterraggi di emergenza; g) norme di circolazione e di sicurezza; h)
principi di legislazione aeronautica.
19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo. 1.
Lattestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o
sportivo è rilasciato dallAero Club dItalia a seguito del superamento di un
apposito corso, istituito dallo stesso Aero Club dItalia, con modalità
approvate dai Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione
civile. 2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere
in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore ai 21 anni; b)
diploma di scuola media inferiore; c) titolarità da almeno un anno
dellattestato di idoneità allo svolgimento dellattività di volo da diporto o
sportivo previsto dallart. 16.
20. Prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore.
1. Le prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore di
volo da diporto o sportivo devono comprendere: a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra; c) esposizione di una lezione
relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio
dellattestato di idoneità previsto dallart. 16.
Capo V Assicurazione
21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi. 1. Gli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in
circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità
civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o
collisione in volo. 2. Allosservanza della precedente disposizione è tenuto
il proprietario dellapparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente;
chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che
lobbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura
assicurativa. 3. LAero Club dItalia, su richiesta di chi si dichiari
danneggiato, provvederà a fornire linformazione relativa allidoneità della
compagnia assicuratrice dellapparecchio danneggiante.
22. Requisiti della copertura assicurativa. 1. Affinché, si possa
considerare adempiuto lobbligo di cui allart. 21 il contratto di assicurazione
deve rispondere ai seguenti requisiti 1) massimale non inferiore a lire 500
milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per
animali o cose; 2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli
compiuti da persona diversa dallassicurato ed eventualmente anche contro la
volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa
dellassicuratore verso lautore del danno; 3) estensione della copertura
anche ai danni cagionati con colpa grave; 4) obbligo dellassicuratore di
risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui; 5) divieto,
per lassicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale,
eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano leventuale
contributo dellassicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di
rivalsa dellassicuratore verso lassicurato, nella misura e nelle ipotesi
previste dal contratto; 6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dallassicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di
parentela, professionali e simili.
23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni. 1.
Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se
lorganizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni
arrecati alle persone ed alle cose. 2. Restano ferme le regole generali in
materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.
24. Norme transitorie e finali. 1. Per la prima applicazione del
presente decreto e,comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data
di entrata in vigore, lAero Club dItalia procederà allattribuzione dei
certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base
alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed
approvate dal Ministro dei trasporti - Direzione generale dellaviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; E' fatto
obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
Cossiga De Mita, Presidente del onsiglio dei Ministri Santuz, Ministro
dei Trasporti Visto il Guardasigilli: Vassalli
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