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LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 19 NOVEMBRE 1991
Modificazione ed integrazione allallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327; VISTA la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente listituzione
dellIspettorato generale dellaviazione civile; VISTA la legge 31 ottobre
1967, n. 1085 con la quale IIspettorato generale dellaviazione civile ha
assunto la denominazione di Direzione generale dellaviazione civile; VISTO
lart. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985. n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo; CONSIDERATA la necessità di
operare alle normative internazionali anche in considerazione delle proposte
attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che
prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare
nella categoria «Ultra leggeri»; VISTO il decreto ministeriale 27 settembre
1985 relativo alle «Modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n.
106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo». CONSIDERATA
la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27
settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e quelle
esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo;
Decreta:
Il testo dellallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale
risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle
«Modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo», è sostituito dal seguente:
CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O
SPORTIVO
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore
a Kg 80. 2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non
superiore a Kg 100. Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali
cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti
caratteristiche: a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300; b)
massimo al decollo non superiore a Kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h. 4)
Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450; b) peso massimo al
decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti; c) velocità
di stallo, senza potenza, non superiore a 65 Km/h. 5) Lattività di
volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nellattivita
preparatoria, consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se
prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
È altresì consentito luso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo,
qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a)
attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo; b) una attività di
almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con
dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito
esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore
qualificato dellAreo club dItalia; c) brevetto o licenza, in corso di
validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero». Roma, 19 novembre
1991 Il Ministro: Bernini
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dellart. 10, comma 3. del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati
il valore e lefficenza.
Note alle premesse: Il testo dellart. 1 della Mc 25 marzo 1985, n. 106,
sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente: «Art. 1. Gli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei
limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, non sono considerati
aeromobili ai sensi dellart. 743 codice navale. Gli apparecchi di cui al
comma precedente, eccedenti i limiti indicati nellallegato annesso alla
presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di
aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le
modifiche e le integrazioni da apportare allallegato annesso alla presente
legge, che si rendano necessarie in relazione allevoluzione della tecnica e
alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo». Il
D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24
ottobre 1985.
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