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LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 207
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede
che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore
relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833; CONSIDERATA l'opportunità di stabilire, in via
transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente
riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare
nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto
il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della
qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa
dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico
ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione al seguente decreto;
Emana: il seguente regolamento
Art. 1
1. Lart. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1.
Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido
adeguato allattività.»
Art. 2
1. Lart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.404,
è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Identificazione e registrazione degli
apparecchi muniti di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli
apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e
devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore
debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dallAereo Club
dItalia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche
e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo
ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di
cessione dellapparecchio. 3. La registrazione degli apparecchi a motore
avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in
carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia: a) due fotografie
dellapparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il
modello dellapparecchio indipendente dalla colorazione che potrà essere
modificata; b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di
legge, della conformità dellapparecchio alle caratteristiche prescritte
dallallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente
modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
struttura dellapparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso
effettivo dellapparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza e altezza) espresse in
centimetri, ditta costruttrice dellapparecchio e del motore ove trattasi di
prodotti industriali. 4. LAereo Club dItalia, verificata la regolarità
della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione
unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica
di identificazione. LAero Club dItalia può comunque accertare la
conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le
caratteristiche obiettive dello stesso. 5. La targa metallica, delle
dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro
cifre, deve essere apposta in modo stabile sullapparecchio. Le singole lettere
e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore
scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla
parte inferiore dellala. 6. Il certificato di identificazione e la
documentazione vistata devono essere tenuti a bordo. 7. In caso di passaggio
di proprietà dellapparecchio è fatto obbligo allacquirente di darne avviso,
entro otto giorni, allAereo Club dItalia. In caso di distruzione
dellapparecchio tale obbligo compete al proprietario. 8. Il proprietario
dellapparecchio ha lobbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per
la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati
nella dichiarazione di cui al comma 3. (lettera b) 9. LAero Club dItalia
procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di
sopravvenute modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n.106,
lapparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo
diversa disposizione contenuta nella modifica dellallegato medesimo. Il
certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dellapparecchio.».
Art. 3
1. Lart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1.
Lattività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dallalba al
tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali
da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli
ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo
quanto previsto dal comma 3, lattività è consentita fino ad unaltezza massima
di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più
elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli
ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle
altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300
metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 4. È vietato il sorvolo di centri abitati, degli
agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di
munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello
Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di
centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il
lancio di oggetti e di liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle
autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando
strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del
traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché
le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte del Ministro dei trasporti - Direzione
generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministro della difesa per le
attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad
ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate allAero
Club dItalia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
Direzione generale dellaviazione civile, competente per la valutazione finale e
leventuale rilascio dellautorizzazione. 6. È vietato portare a bordo degli
apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori,
mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto
quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.».
Art. 4
1. Lart. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Attestato di idoneità). - 1. Per
essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è
necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dallAero
Club dItalia. 2. Lattestato di cui al comma 1 si consegue superando le
prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dallAero Club dItalia con
le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti
-Direzione generale dellaviazione civile. 3. Possono aspirare al rilascio
dellattestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno
Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di
reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli
effetti del soggiorno. 4. Per ottenere il rilascio dellattestato il
richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli
articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia
di residenza che valuterà anche linesistenza di controindicazioni agli effetti
della tutela dellordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza
dello Stato. 5. Il certificato didoneità fisica ha valore per due anni; la
sua scadenza deve essere annotata, a cura dellAero Club dItalia,
nellattestato di cui al comma 1. Alla scadenza linteressato deve presentare un
nuovo certificato per la convalida dellattestato e per lannotazione, sullo
stesso, della nuova scadenza. 6. Per coloro i quali svolgono la funzione di
istruttore il certificato didoneità psico-fisica ha valore per un anno dal
compimento del quarantesimo anno di età. 7. I cittadini stranieri, non
residenti, che intendano praticare lattività di volo da diporto o sportivo sul
territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in
corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dellAeroclub nazionale
di appartenenza, o di altro attestato abilitante allattività di volo da diporto
o sportivo rilasciato dallautorità competente del Paese di appartenenza e
riconosciuto dallAe.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta
del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni
aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del
presente decreto.».
Art. 5
1. Lart. 16 decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è
sostituito dal seguente: «Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di
attestati di idoneità). - 1. Lattività teorico-pratica per la preparazione allo
svolgimento dellattività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del
relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi
istituiti dallAero Club dItalia, secondo le modalità ed i criteri da
questultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero
club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate allAero Club dItalia. 2.
È condizione per la legittimità dellesercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli
allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non
inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le
regole generali concernenti lassicurazione della responsabilità civile per i
danni a terzi.».
Art. 6
1. Lart. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, sostituito dal seguente: «Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a
terzi). - 1. I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi
privi di motore devono essere coperti dallassicurazione della responsabilità
civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o
collisione in volo. 2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o
sportivo munito di motore non possono essere posti in circolazione se non siano
coperti dallassicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a
terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. 3.
Allosservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario
dellapparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad
accertarsi che lobbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla
copertura assicurativa.».
Art. 7
1. Lart. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Requisiti della copertura
assicurativa). - 1. Affinché si possa considerare adempiuto lobbligo di cui
allart. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo
per persone e lire 1 miliardo per animali o cose; 2) estensione della
copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da
persona diversa dallassicurato ed eventualmente anche contro la volontà di
questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dellassicuratore verso
lautore del danno; 3) estensione della copertura anche ai danni cagionati
con colpa grave; 4) obbligo dellassicuratore di risarcire direttamente il
danneggiato, a richiesta di costui; 5) divieto, per lassicuratore, di
opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal
contratto o clausole che prevedano leventuale contributo dellassicurato al
risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dellassicuratore verso
lassicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto; 6) durata
della copertura non inferiore ai mesi 6; 7) estensione della copertura ai
danni cagionati a qualunque soggetto diverso dallassicurato, e dal pilota senza
limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.». Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 28 aprile 1993 Il Presidente della Repubblica Scalfaro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro dei Trasporti Tesini
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Lart. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Nota allart. 1: - Lart. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
così recitava: «Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo
è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco
deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità
stabilite dallallegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo
1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19
ottobre 1987, n.438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre
1987. 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati,
rispettivamente, nellart. 2, secondo comma, e nellart. 1 dei decreti del
Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell11 luglio 1986».
Nota allart.2: - Lart. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
cosi recitava: «Art. 5 (Identificazione degli apparecchi). - 1. Per essere
ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa
metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a
forte contrasto con cielo e terra.» 2. Lidentificazione avviene a cura
dellAero club dItalia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario
di domanda incarta legale e dei seguenti documenti in duplice copia: a) due
fotografie dellapparecchio visto di lato e dal basso: b) dichiarazione del
proprietario, autentica nelle forme di legge, della conformità dellapparecchio
alle caratteristiche prescritte dallallegato annesso alla legge 25 marzo 1985,
n.106. e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le
seguenti indicazioni: struttura dellapparecchio (monoposto o biposto), presenza
o assenza di motore, potenza del motore, peso effettivo dellapparecchio a
vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza)
espresse in centimetri, ditta costruttrice dellapparecchio e/o del motore ove
trattasi di prodotti industriali, colorazione dellapparecchio. Dovrà
inoltre essere riportata lidentità della compagnia assicuratrice. 3. LAero
club dItalia, verificata la regolarità della prescritta documentazione,
rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della
documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. LAero club
dItalia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del
proprietario del velivolo e le caratteristiche obbiettive dello stesso. 4.
La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la
lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile
sullapparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere
e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore
scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla
parte inferiore dellala. 5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è
sufficiente lapposizione della targa metallica. 6. Il certificato di
identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dellapparecchio è fatto obbligo
allacquirente di darne avviso, entro otto giorni, allAero club dItalia. In
caso di distruzione dellapparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dellapparecchio ha lobbligo di denunciare, con le
stesse modalità proposte per liscrizione, le eventuali modifiche alla struttura
o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
9. LAero club dItalia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dellallegato alla legge 25
marzo 1985, n. 106, lapparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche
stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dellallegato
medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dellapparecchio».
Nota allart. 3: - Lart. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
così recitava: «Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. Lattività di volo da
diporto o sportivo può essere condotta dallalba al tramonto, fuori dalle nubi
ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo
riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal terzo
comma, lattività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150
metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad
una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ
(Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre
festività nazionali il limite di cui secondo comma è di 1.000 piedi (300 metri
circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del
Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. È vietato il
sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di
persone, nonché il lancio di oggetti o liquidi in volo. 5. È altresì vietato
impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di
traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette,
pericolose o proibite, fatti salvi i casi si specifica autorizzazione rilasciata
da parte delle competenti autorità, civili e militari».
Nota allart. 4: - Lart. 12 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
così recitava: «Art. 12 (attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi
allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere
in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dallAero club dItalia.
2. Lattestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame
relative ad appositi corsi istituiti dallAero club dItalia con le modalità
dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale dellaviazione civile. 3. Per ottenere il rilascio dellattestato
il richiedente deve presentare in certificato di idoneità psico-fisica di cui
agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della
provincia di origine. 4. Il certificato didoneità fisica ha valore per due
anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dellAero club dItalia,
nellattestato di cui al comma 1. Alla scadenza linteressato deve presentare un
nuovo certificato per la convalida dellattestato e per lannotazione, sullo
stesso, della nuova scadenza. 5. Per coloro i quali svolgono la funzione di
istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal
compimento del quarantesimo anno di età».
Nota allart. 5. - Nota allart. 16 del D.P.R. 5 agosto 1988,
n. 404, così recitava: «Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di
attestati di idoneità). - 1. Lattività teorico-pratica per la preparazione allo
svolgimento dellattività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del
relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi
istituiti dallAero club dItalia, secondo le modalità ed i criteri approvati
dal Ministro dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non
aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche,
aggregate allAero club dItalia. 2. È condizione per la legittimità
dellesercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e
degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di
volo, con un massimale inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le regole
generali concernenti lassicurazione della responsabilità civile per i danni a
terzi».
Nota allart. 6: - Lart. 21 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
così recitava: «Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1.
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere
posti in circolazione se non siano coperti da assicurazione della responsabilità
civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di un urto o
collisione in volo. 2. Allosservanza della precedente disposizione è tenuto
il proprietario dellapparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente;
chi intenda fare uso di un apparecchio altrui e tenuto ad accertarsi che
lobbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura
assicurativa. 3. LAero club dItalia , su richiesta di chi si dichiari
danneggiato, provvederà a fornire linformazione relativa allidoneità della
compagnia assicuratrice dellapparecchio danneggiante».
Nota allart. 7. - Lart. 22 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404,
così recitava: «Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1.
Affinché di possa considerare adempiuto lobbligo di cui allart. 21 il
contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti: 1)
massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per
persona e lire 150 milioni per animali o cose; 2) estensione della copertura
assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dallassicurato ed
eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la
possibilità di rivalsa delassicuratore verso lautore del danno; 3)
estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave; 4)
obbligo dellassicuratore di risarcire direttamente in danneggiato, a richiesta
di costui; 5) divieto, per lassicuratore, di opporre al terzo danneggiato,
nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che
prevedano leventuale contributo dellassicurato al risarcimento del danno,
salva la possibilità di rivalsa dellassicuratore verso lassicurato, nella
misura e nelle ipotesi previste dal contratto; 6) durata della copertura non
inferire a mesi sei; 7) estensione della copertura ai danni cagionati a
qualunque soggetto diverso dallassicurato e dal pilota, senza limitazioni
relative a rapporti di parentela, professionali e simili».
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