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LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N.367
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e
riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n.
112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive
modificazioni; Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; Visto il
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; Visto il regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161; Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404; Vista la
legge 2 febbraio 1960, n. 68; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio
1968, n. 178; Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000; Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree,
fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai
rilevamenti medesimi.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;
b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque
supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
Art. 3. Disciplina delle attivita' di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo
non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del
codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi
atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici.
2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e
riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi
fotogrammi.
3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio
delle attivita' disciplinate dal regolamento.
Art. 4. Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per
altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita' militari o di
pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attivita' di rilevamento
e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte
di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva
comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal
Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le
competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il
sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato
le riprese.
Art. 5. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli
71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200
del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme
stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi
fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14
limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio
1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro
dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Atti di Governo,
registro n. 123, foglio n. 7
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali
o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare
nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla
lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo Stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le
modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o
gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle
regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e
per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle
leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e
proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme
di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di
cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta
di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al
medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli
14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrive il testo del punto n. 112-undecies, dell'allegato 1, previsto
dall'art. 20, comma 8, della succitata legge n. 59/1997:
"112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e
satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n.
1161; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30
gennaio 1963, n. 141, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 14
giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12; legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come
sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 207".
- Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca:
"Approvazione del regolamento per la navigazione aerea".
- Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o dicembre 1939, n. 279, e abrogato dal presente regolamento, recava:
"Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e
aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri".
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
"Norme relative al segreto militare".
- Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' l'art.
1200 cosi' come modificato dal presente regolamento:
"Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di trasporto aereo non di
linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati
senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle
condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento
di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.
I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da
stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o
per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti
disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780
(riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente
accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza.
Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel
rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni
del regolamento di cui al primo comma.
Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate
dalla legge 2 aprile 1968, n.
518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in applicazione
dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988, modificativo del decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione
della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative
dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle
singole aviosuperfici".
"Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). - Le licenze previste
dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o
societa' indicate nell'art. 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si
applicano le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000".
"Art. 790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a
cinque anni.
Dette licenze sono revocabili prima del la loro scadenza solo per comprovato
motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora
il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della
documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non
riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarita' della
documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza".
"Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). - Il servizio per il quale e'
stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il
preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del
regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu'
gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i
recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".
"Art. 793 (Divieti di volo). - Il sorvolo su determinate zone del territorio
della Repubblica puo' essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi
militari o di sicurezza pubblica.
Lo stesso Ministro puo' altresi', per eccezionali motivi di interesse
pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti,
senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di
radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta
nell'art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente
dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante:
"Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e del rilevamenti
terrestri e idrografici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960,
n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, abrogato dal
presente regolamento, recava:
"Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui e' vietata
l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle
carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio".
- Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, recante: "Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar
danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale".
- La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o
aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina del volo da diporto o sportivo".
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della
navigazione, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, si vedano le
note alle premesse.
- Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, si vedano le note
alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 1200 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n. 52, recante: "Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti
terrestri e idrografici" come modificato dal presente regolamento:
"Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli
strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non
autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in
vigore".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404 ("Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo"), come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo
puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento
visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni
altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e' consentita fino ad
un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto
al punto piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di
sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti
non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il
limite di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite
si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni
ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di
dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di oggetti e di
liquidi in volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade
statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario,
potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del
traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche'
le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione
generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le
attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad
ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero
club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e
l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
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