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LEGGI E I REGOLAMENTI PER IL PARACADUTISMO
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SCEGLI QUALI LEGGI VUOI CONSULTARE:
Legge 25 marzo 1985, n.106
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché
compresi nei limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, non sono
considerati aeromobili ai sensi dellarticolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati
nellallegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia di aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare allallegato
annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione
allevoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da
diporto o sportivo.
Art. 2.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dallentrata in vigore
della presente legge, viene disposto in ordine: -allaccertamento
dellidoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o
sportivo mediante gli apparecchi di cui allarticolo 1, primo comma;
-allattività preparatoria per luso degli stessi apparecchi; -alle
norme di circolazione e di sicurezza; -allobbligo dellassicurazione per
danni a terzi. Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Con provvedimenti del
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono
essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea allattività di volo
da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui allarticolo 1, primo
comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia
civile che militare.
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dellAero Club dItalia per quanto
attiene allo svolgimento dellattività preparatoria per luso degli apparecchi
di cui allarticolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla
predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui
allarticolo 2 della presente legge. Le tariffe fissate dallAero Club
dItalia per lespletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono
soggette allapprovazione del Ministero dei trasporti.
Art. 4.
Per linosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento
di cui allarticolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e
dellattività preparatoria per luso degli apparecchi di cui allarticolo 1,
primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da lire 50.000 a lire 500.000. Se linosservanza concerne
disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2
milioni. Se linosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione
per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000. Per la irrogazione delle
sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Lufficio periferico del Ministero dei
trasporti di cui allarticolo 17 della predetta legge è la direzione di
circoscrizione aeroportuale. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Datata Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri Signorile, Ministro dei
trasporti Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
Allegato
Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto
sportivo.
Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta,
ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza
comunque non superiore a 5 HP.
NOTE
Nota allart. 1, primo comma:
Il testo dellart. 743 del codice della navigazione è il seguente: «Art. 743.
Nozione di aeromobile. Per aeromobile si intende ogni macchina atta al
trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.Le distinzioni
degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal
regolamento».
Nota allart. 4, ultimo comma:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale,
disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di
detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione lì
(articoli 13-31) disciplina lapplicazione delle stesse sanzioni. Lart. l7 di
detta legge si riferisce allufficio al quale deve essere presentato il rapporto
sulla violazione amministrativa.
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